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GUIDA OPERATIVA - NORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA 2017
IL RAPPORTO ALLA PROVINCIA
(E NON PIù ALLA CCIAA)
in caso di mancato pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla con-
testazione immediata o dalla notifica del verbale, l’organo accertatore
dovrà “presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni” (art. 17 l. cit.), alla “provincia nel cui territorio è stata
commessa la violazione” (art. 262 d.lgs. n. 152/2006), che ha compe-
tenza generale “all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla parte quarta del presente decreto” (art. 262 cit.), ivi comprese appunto
quelle in materia di imballaggi e in particolare di borse di plastica (pre-
viste dall’art. 261 d.lgs. n. 152/2006). la nuova normativa sposta dun-
que la competenza alla ricezione del rapporto e all’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione dalla cciaa (art. 2 d.l. n. 2/2012 oggi
abrogato) alla provincia.
N.B.: in base al principio del tempus regit actum i verbali/rapporti relativi
a commercializzazioni non a norma avvenute ante 13.8.2017 (data di
entrata in vigore della nuova normativa) andranno inviati alla cciaa
territorialmente competente, mentre quelli riguardanti commercializ-
zazioni/violazioni dal 13.8.2017 in poi, alla provincia territorialmente
competente (che beneficerà dei relativi proventi per “l'esercizio delle fun-
zioni di controllo in materia ambientale”, art. 263 d.lgs.
I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale 87
dell’Arma dei Carabinieri