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ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
                COMPETENZA E POTERI DEGLI ORGANI ACCERTATORI


         all’accertamento delle violazioni e relative contestazioni sono chiamati, “d’uf-
         ficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa” e quelli di polizia giudi-
         ziaria (gdf, carabinieri forestali, noe, polizia provinciale e municipale,
         etc.), ai sensi della l. n. 689/1981 (sul punto si mantiene dunque lo stesso re-
         gime dell’art. 2 d.l. n. 2/2012).


         art. 13 comma 1 l. n. 689/1981 (Atti di accertamento): “Gli organi addetti al
         controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione am-
         ministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle vio-
         lazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
         luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
         altra operazione tecnica”.
         per gli accertatori è dunque possibile, ad esempio, formulare domande e assu-
         mere informazioni, ispezionare la merce e i relativi magazzini, verificare la pre-
         senza sulle borse dei loghi e delle diciture previsti dalla legge, procedere con
         la misurazione dello spessore tramite micrometro, il tutto “anche avvalendosi di
         competenze tecniche di soggetti privati idonei allo scopo” [cassazione civile, sez. ii,
         19/12/2007,  n.  26794,  cit.;  nello  stesso  senso  cassazione  civile,  sez.  i,
         27/11/2003, n. 18114], o di soggetti pubblici come ad esempio i laboratori
         dell’arpa umbria specializzati in analisi sulle borse di plastica, cui inviare i
         campioni nei casi che permangano dubbi pur dopo le verifiche di cui sopra (ad esempio
         borse che si dichiarino compostabili ma che non appaiano in realtà tali al tatto
         o che presentino loghi verosimilmente contraffatti). l’accertamento delle vio-
         lazioni mediante analisi di laboratorio è disciplinato dall’art. 15 l. n. 689/1981.


         Sequestro: ai sensi dell’art.13, comma 2, l. n. 689/1981 gli organi accertatori
         “possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
         confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente
         il sequestro alla polizia giudiziaria”. ai sensi dell’art.17, comma 6, l. n. 689/1981
         “il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immedia-
         tamente informare l'autorità amministrativa competente (provincia, n.d.r., v. infra) a
         norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro”. il sequestro
         cautelare è finalizzato a sottrarre alla libera disponibilità della parte, nelle more







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