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TEMPISTIChE DI APPLICAZIONE
                             DELLA NUOVA NORMATIVA


         1. Borse per il trasporto merci (compostabili o riutilizzabili): dal 13.8.2017 (data
            di entrata in vigore della l. n. 123/2017). per il pregresso si applica l’art. 2 del
            d.l. n. 2/2012 (che consente anch’esso la commercializzazione esclusivamente
            delle borse compostabili e di quelle riutilizzabili). in altre parole i verbali relativi
            a commercializzazioni avvenute prima del 13.8.2017 dovranno applicare
            e citare l’art. 2 d.l. n. 2/2012, mentre quelli afferenti vendite di borse di
            plastica avvenute dal 13.8.2017 in poi dovranno applicare e citare la nuova
            disciplina. il discrimine è dunque la data in cui interviene la commercializza-
            zione;

         2. Borse per alimenti sfusi: dal 1.1.2018 (non vi è normativa antecedente per tali
            borse quindi sono sanzionabili solo le fattispecie post 1.1.2018).
         N.B.: (del resto la normativa sugli shopper è in vigore sin dal 2012 mentre quella sulle
         borse per alimenti sfusi si applicherà solo a partire dal 1.1.2018 quindi vi è tempo suf-
         ficiente per adeguarvisi e gli operatori più accorti si sono già mossi in tal senso).



                    LA CONDOTTA SANZIONATA  DAL LEGISLATORE:

         la “commercializzazione”, definita come la “fornitura di borse di plastica contro pagamento
         o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei
         punti vendita di merci o prodotti” [d-octies)]. la definizione copre quindi tutti i passaggi
         di merce che avvengano sul territorio italiano, tanto se a titolo oneroso, quanto se a
         titolo gratuito, e a qualsiasi livello della filiera, non solo quindi dal commerciante al
         dettaglio al consumatore, ma anche ai precedenti livelli (dal produttore al distributore;
         dal produttore direttamente al dettagliante; dal distributore al dettagliante, etc.).
         N.B. : rimane consentita la produzione per il mercato estero di borse di plastica
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         prive  dei  requisiti  di  legge,  a  patto  ovviamente  che  non  vi  siano  passaggi  di
         merce/proprietà in italia, ma che la merce sia direttamente venduta e destinata al
         mercato estero con fattura e ddt intestati all’impresa straniera.
         N.B. : il legislatore, facendo rientrare nel concetto di commercializzazione anche la fornitura
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         gratuita, non ha inteso derogare all’obbligo di cessione onerosa (pricing, imposto peraltro dalla
         direttiva 2015/720), che rimane fermo, quanto piuttosto evitare che si potesse aggirare/eludere
         la normativa con il solo espediente della consegna gratuita delle borse (che peraltro avviene di
         frequente nei mercati rionali o presso gli ambulanti, che dunque si sarebbero agevolmente sottratti
         agli obblighi di legge impedendo così la reale e significativa riduzione del consumo di borse im-
         posta dalla direttiva cit.).


          82          I Quaderni                            Rivista Tecnico-scientifica ambientale
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