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TEMPISTIChE DI APPLICAZIONE
DELLA NUOVA NORMATIVA
1. Borse per il trasporto merci (compostabili o riutilizzabili): dal 13.8.2017 (data
di entrata in vigore della l. n. 123/2017). per il pregresso si applica l’art. 2 del
d.l. n. 2/2012 (che consente anch’esso la commercializzazione esclusivamente
delle borse compostabili e di quelle riutilizzabili). in altre parole i verbali relativi
a commercializzazioni avvenute prima del 13.8.2017 dovranno applicare
e citare l’art. 2 d.l. n. 2/2012, mentre quelli afferenti vendite di borse di
plastica avvenute dal 13.8.2017 in poi dovranno applicare e citare la nuova
disciplina. il discrimine è dunque la data in cui interviene la commercializza-
zione;
2. Borse per alimenti sfusi: dal 1.1.2018 (non vi è normativa antecedente per tali
borse quindi sono sanzionabili solo le fattispecie post 1.1.2018).
N.B.: (del resto la normativa sugli shopper è in vigore sin dal 2012 mentre quella sulle
borse per alimenti sfusi si applicherà solo a partire dal 1.1.2018 quindi vi è tempo suf-
ficiente per adeguarvisi e gli operatori più accorti si sono già mossi in tal senso).
LA CONDOTTA SANZIONATA DAL LEGISLATORE:
la “commercializzazione”, definita come la “fornitura di borse di plastica contro pagamento
o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei
punti vendita di merci o prodotti” [d-octies)]. la definizione copre quindi tutti i passaggi
di merce che avvengano sul territorio italiano, tanto se a titolo oneroso, quanto se a
titolo gratuito, e a qualsiasi livello della filiera, non solo quindi dal commerciante al
dettaglio al consumatore, ma anche ai precedenti livelli (dal produttore al distributore;
dal produttore direttamente al dettagliante; dal distributore al dettagliante, etc.).
N.B. : rimane consentita la produzione per il mercato estero di borse di plastica
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prive dei requisiti di legge, a patto ovviamente che non vi siano passaggi di
merce/proprietà in italia, ma che la merce sia direttamente venduta e destinata al
mercato estero con fattura e ddt intestati all’impresa straniera.
N.B. : il legislatore, facendo rientrare nel concetto di commercializzazione anche la fornitura
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gratuita, non ha inteso derogare all’obbligo di cessione onerosa (pricing, imposto peraltro dalla
direttiva 2015/720), che rimane fermo, quanto piuttosto evitare che si potesse aggirare/eludere
la normativa con il solo espediente della consegna gratuita delle borse (che peraltro avviene di
frequente nei mercati rionali o presso gli ambulanti, che dunque si sarebbero agevolmente sottratti
agli obblighi di legge impedendo così la reale e significativa riduzione del consumo di borse im-
posta dalla direttiva cit.).
82 I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale
dell’Arma dei Carabinieri