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oBBlighi “trasversali” valevoli per
ogni tipologia di Borse di plastica
1. obbligo per i produttori di apporre su tutte le borse “i propri elementi
identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse pro-
dotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili” (nuovo
comma 3 bis art. 219 d.lgs. n. 152/2006). In particolare:
• Laddove si tratti di borse ultraleggere a fini di igiene o per l'imbal-
laggio primario di alimenti sfusi (reparti ortofrutta, macelleria, ga-
stronomia, etc.), le diciture dovranno essere del tipo:
- "borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile UNI
EN 13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinno-
vabile del ..., prodotta da…" (almeno il 40% dal 1.1.2018),
oltre a riportare il simbolo dell'idoneità alimentare con relativo
riferimento al DM 21.3.1973 (c.d. decreto MOCA)
• Laddove si tratti invece di borse per il trasporto (per intenderci, alla
cassa), le diciture dovranno chiarire se si tratti di una:
- "borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN
13432:2002, prodotta da...", o di una;
- "borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di ..... micron
e percentuale di plastica riciclata del ... %, prodotta da…" (in
base agli specifici requisiti previsti dalla legge a seconda della
tipologia di borsa, alimentare o non, e della maniglia, interna
o esterna).
• n.B.: le borse compostabili (sia quelle per il trasporto che quelle
per l'imballaggio di alimenti sfusi) dovranno riportare i marchi di
compostabilità come ad. es.quelli di Vincotte, CIC/Certiquality, Din
Certco, e ad esse si applicherà il disciplinare della Commissione
una volta adottato da quest'ultima.
80 I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale
dell’Arma dei Carabinieri