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GUIDA OPERATIVA - NORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA 2017
2. obbligo per ogni operatore della filiera di cedere esclusivamente a ti-
tolo oneroso tutte le borse (c.d. pricing: le borse, sia per il trasporto
che per alimenti sfusi, “non possono essere distribuite a titolo gra-
tuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare
dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o prodotti” trasportati
o imballati per il loro tramite - art. 226 bis cit., comma 2, e art. 226
ter cit., comma 5). Lo scopo del pricing è quello di contribuire a "li-
berarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale in-
nocuo e poco costoso" (IX considerando direttiva cit.) promuovendo
così consumi consapevoli. è evidente infatti che il fatto di dover pa-
gare le borse spinge il consumatore ad utilizzarne di meno e/o a por-
tarsele da casa
I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale 81
dell’Arma dei Carabinieri