Page 72 - Layout 1
P. 72
- non stabiliva poi il principio per cui le misure di riduzione “possono variare
in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno
quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro du-
rata o dell'uso specifico previsto”.
Di fatto, tale testo della Commissione si limitava a “far saltare” l’art.
18 20 della direttiva imballaggi, inserendovi la seguente disposizione: “1
bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una riduzione
del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio entro due
anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Tali misure possono comprendere
il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonché
restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente diret-
tiva. Gli Stati membri riferiscono in merito agli effetti di tali misure sull'insieme
della formazione dei rifiuti di imballaggio nelle relazioni da inoltrare alla Com-
missione a norma dell'articolo 17 della presente direttiva".
È stato, dunque, solo nel corso dei passaggi in Parlamento e in Consiglio
21
europeo che il testo della direttiva si è arricchito di importanti principi
e disposizioni, tra cui le seguenti:
1. principio della differenziazione delle misure di riduzione “in fun-
zione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero
hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabi-
22
lità, della loro durata o dell'uso specifico previsto” ;
2. riconoscimento del valore dei sacchi biodegradabili e compostabili ;
23
3. possibilità per gli Stati di intervenire “in ordine a qualsiasi tipo di borse
24
di plastica, indipendentemente dal loro spessore” , ove intendano garan-
tire un livello di protezione ambientale più alto rispetto a quello
minimo imposto dalla Direttiva (sacchi sotto i 50 micron, che de-
vono essere obbligatoriamente ridotti).
In particolare, il testo finale pubblicato nella GUUE 25 obbliga gli Stati
a ridurre tutte le borse per l’asporto/trasporto merci sotto i 50 micron
(definite come leggere), consentendogli a tal fine di scegliere tra il ri-
20 art. 18 cit., <<Libertà di immissione sul mercato>> : “Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro
territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva”.
21 e dei c.d. triloghi informali tra Parlamento, Consiglio e Commissione.
22 art. 1, punto 2, comma 1 bis, terzo periodo nonché XII considerando.
23 art. 1, punto 2, comma 1 bis, terzo periodo nonché XII considerando. Si prevede anche nella direttiva che la Commissione
adotti un apposito disciplinare sulle borse biodegradabili e compostabili “per garantire il riconoscimento a livello di Unione
delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di
tali borse” (nuovo art. 8 bis introdotto nella direttiva imballaggi).
24 art. 1, punto 2, comma 1 ter cit.
25 L 115/11 del 6.5.2015
70 I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale
dell’Arma dei Carabinieri