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BORSE DI PLASTICA E BIOPLASTICHE: L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E IL SUO RUOLO PRECURSORE IN EUROPA
corso a “strumenti economici” (tasse, pricing), oppure alle marketing re-
strictions (“restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, purché
dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie” ).
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Inoltre, la direttiva lascia liberi gli Stati di decidere se intervenire anche
rispetto alle borse sotto i 15 micron per alimenti sfusi (definite come
ultraleggere), che quindi possono, ma non devono, essere ridotte (a dif-
ferenza delle leggere che invece vanno ridotte obbligatoriamente).
Libertà di intervento è lasciata agli Stati anche rispetto alle borse sopra
i 50 micron (nel testo finale l’intervento viene infatti consentito su
qualsiasi tipo di borse, “indipendentemente dal loro spessore” ), che anch’esse
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possono, ma non devono, essere ridotte (sempre a differenza di quelle
leggere per cui è prevista la riduzione obbligatoria).
L’Italia, come visto sopra, con la normativa di recepimento citata ha
scelto di intervenire su tutte e tre le predette fasce (riducendo quindi
sia le borse leggere, che quelle ultraleggere e anche quelle sopra i 50 mi-
cron), con l’obiettivo di assicurare un più elevato livello di protezione
ambientale, anche alla luce delle proprie peculiarità (oltre 8.000 km di
coste, importante sistema di raccolta differenziata e riciclo della frazione
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organica , con valore aggiunto, dunque, dell’utilizzo di sacchi compo-
stabili, omogenei per fine vita rispetto a tale frazione che può essere
raccolta per il loro tramite, a differenza dei sacchi in plastica tradizionale
che invece inquinano tale frazione).
26 comma 1 bis cit.
27 art. 1, punto 2, comma 1 ter cit. L’originaria formulazione di tale disposizione consentiva sì di intervenire sopra i 50
micron, ma “with the exception of marketing restrictions”. Successivamente, nella seduta del COREPER del 10 ottobre
2014, è stato invece eliminato l’iniziale divieto di misure di messa al bando per le borse sopra i 50 micron, amplian-
dosi così ulteriormente il set di misure adottabili da parte degli Stati. Il paragrafo 1 ter cit. richiama quindi gli stru-
menti economici e gli obiettivi di riduzione tra le misure adottabili rispetto alle borse sopra i 50 micron ad evidente
titolo esemplificativo e non tassativo, come testimoniato dall’utilizzo della locuzione “tra cui” (“such as”).
28 che in Italia rappresenta la frazione di maggior peso nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (oltre 6
milioni di ton. secondo gli ultimi dati dell’ISPRA). ISPRA, rapporto rifiuti urbani 2016,
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2016, per cui nel corso
del 2015 sono entrati nel circuito della raccolta differenziata oltre 14 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui oltre 6 mi-
lioni di tonnellate sono rappresentate dal solo Rifiuto organico, che conferma il suo ruolo chiave nella buona riuscita
della raccolta differenziata. Umido e verde, infatti, rappresentano ben il 43,3% della raccolta differenziata totale.
I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale 71
dell’Arma dei Carabinieri