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BORSE DI PLASTICA E BIOPLASTICHE: L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E IL SUO RUOLO PRECURSORE IN EUROPA

               corso a “strumenti economici” (tasse, pricing), oppure alle marketing re-
               strictions (“restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, purché
               dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie” ).
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               Inoltre, la direttiva lascia liberi gli Stati di decidere se intervenire anche
               rispetto alle borse sotto i 15 micron per alimenti sfusi (definite come
               ultraleggere), che quindi possono, ma non devono, essere ridotte (a dif-
               ferenza delle leggere che invece vanno ridotte obbligatoriamente).
               Libertà di intervento è lasciata agli Stati anche rispetto alle borse sopra
               i 50 micron (nel testo finale l’intervento viene infatti consentito su
               qualsiasi tipo di borse, “indipendentemente dal loro spessore” ), che anch’esse
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               possono, ma non devono, essere ridotte (sempre a differenza di quelle
               leggere per cui è prevista la riduzione obbligatoria).
               L’Italia, come visto sopra, con la normativa di recepimento citata ha
               scelto di intervenire su tutte e tre le predette fasce (riducendo quindi
               sia le borse leggere, che quelle ultraleggere e anche quelle sopra i 50 mi-
               cron), con l’obiettivo di assicurare un più elevato livello di protezione
               ambientale, anche alla luce delle proprie peculiarità (oltre 8.000 km di
               coste, importante sistema di raccolta differenziata e riciclo della frazione
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               organica , con valore aggiunto, dunque, dell’utilizzo di sacchi compo-
               stabili, omogenei per fine vita rispetto a tale frazione che può essere
               raccolta per il loro tramite, a differenza dei sacchi in plastica tradizionale
               che invece inquinano tale frazione).















               26  comma 1 bis cit.
               27  art. 1, punto 2, comma 1 ter cit. L’originaria formulazione di tale disposizione consentiva sì di intervenire sopra i 50
                micron, ma “with the exception of  marketing restrictions”. Successivamente, nella seduta del COREPER del 10 ottobre
                2014,  è stato invece eliminato l’iniziale divieto di misure di messa al bando per le borse sopra i 50 micron, amplian-
                dosi così ulteriormente il set di misure adottabili da parte degli Stati. Il paragrafo 1 ter cit. richiama quindi gli stru-
                menti economici e gli obiettivi di riduzione tra le misure adottabili rispetto alle borse sopra i 50 micron ad evidente
                titolo esemplificativo e non tassativo, come testimoniato dall’utilizzo della locuzione “tra cui” (“such as”).
               28  che in Italia rappresenta la frazione di maggior peso nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (oltre 6
                milioni di ton. secondo gli ultimi dati dell’ISPRA). ISPRA, rapporto rifiuti urbani 2016,
                http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2016, per cui nel corso
                del 2015 sono entrati nel circuito della raccolta differenziata oltre 14 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui oltre 6 mi-
                lioni di tonnellate sono rappresentate dal solo Rifiuto organico, che conferma il suo ruolo chiave nella buona riuscita
                della raccolta differenziata. Umido e verde, infatti, rappresentano ben il 43,3% della raccolta differenziata totale.

                       I Quaderni                             Rivista Tecnico-scientifica ambientale  71
                                                              dell’Arma dei Carabinieri
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