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GUIDA OPERATIVA
NORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA 2017
LA NORMATIVA (adottata in attuazione della direttiva ue 2015/720):
artt. 218 (definizioni), 219 (diciture), 220 bis (relazione sulle borse), 224 (cam-
pagne di educazione ambientale), 226 bis (borse x il trasporto), 226 ter (borse
per alimenti sfusi) e 261 (sanzioni) del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. codice dell’am-
biente), come introdotti/modificati dall’art. 9 bis d.l. n. 91/2017 (decreto
mezzogiorno), convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, pubblicata nella
gu n.188 del 12.8.2017 ed entrata in vigore il 13.8.2017
N.B.: la nuova normativa abroga la precedente costituita dall’art. 2 d.l. n.
2/2012 e dal dm 18.3.2013. Quest’ultimo non è mai entrato in vigore per
problemi formali/procedurali. La precedente normativa non dovrà dunque più essere
citata nei verbali a partire dal 13.8.2017.
DEFINIZIONE GENERALE DI BORSE DI PLASTICA
Borse realizzate con polimeri, “con o senza manici”. Vi rientrano anche le
borse riportanti la dicitura “per uso interno” (si parla infatti di “trasporto”
di merci o prodotti e non più di “asporto” come nella vecchia disciplina).
TIPOLOGIE DI BORSE DI PLASTICA
- Borse “richieste a fini di igiene o fornite come imBallaggio pri-
mario per alimenti sfusi”
[ultraleggere, reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, macelleria, pe-
scheria; definizione dd-quinquies), disciplinate all’art. 226 ter, v. foto 1];
- Borse “fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti” già
imballati [shopper, definizione dd-ter), disciplinate all’art. 226 bis]. si di-
vidono in:
• borse “biodegradabili e compostabili” [definizione dd-sep-
ties), v. foto 2];
• borse “riutilizzabili” in plastica tradizionale con elevati
spessori [art. 226 bis, comma 1, lett. a) e b), v. foto 3].
74 I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale
dell’Arma dei Carabinieri