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BORSE DI PLASTICA E BIOPLASTICHE: L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E IL SUO RUOLO PRECURSORE IN EUROPA

                  - Spokeperson’s  Ser-
                    vice     Note    del
                    3 1 . 1 0 . 2 0 1 3 ,
                    Agenda/13/38,  di
                    annuncio della pro-
                    posta  di  direttiva
                    shopper, in cui si sot-
                    tolinea che l’esigenza
                    di  una  regolamenta-
                    zione  UE  in  materia
                    deriva dalla necessità
                    di perseguire lo speci-
                    fico obiettivo della ri-
                    duzione dell’uso dei sacchetti di plastica monouso, in quanto “il peso ridotto
                    e la piccola taglia dei sacchetti di plastica comporta che essi sfuggano spesso al trattamento
                    dei rifiuti e giungano nell’ambiente marino, nel quale il loro decadimento può richiedere
                    centinaia di anni”;
                  - concetti analoghi hanno accompagnato la presentazione della proposta
                    di Direttiva citata: nell’Explanatory Memorandum di introduzione alla
                    proposta stessa del 4.11.2013, si sottolinea ampiamente il problema del-
                    l’accumulo di detriti e immondizie costituiti da frammenti di sacchetti di
                    plastica, destinati a inquinare l’ambiente per centinaia di anni.
               Chiarito il background, giova ora osservare che il testo dell’originaria proposta della
               Commissione del 4.11.2013 era molto snello e assai diverso da quello definitivo
                                         19
               pubblicato in GUUE. In particolare, esso:
                  -   riguardava (campo di applicazione) esclusivamente le borse di plastica in
                      materiale leggero (spessore inferiore a 50 micron per il trasporto di merci),
                      e non conteneva quindi il par. 1 ter citato sulla possibilità per gli Stati di
                      adottare misure anche oltre i 50 micron, né riferimenti alle borse ultraleg-
                      gere per alimenti sfusi (ortofrutta, etc.);
                  -   non prevedeva il “maintaining”, ossia la possibilità per gli Stati membri non
                      solo di introdurre pro futuro (“introducing”), ma anche di “mantenere”
                      eventuali misure di riduzione già adottate;

               19  [COM(2013) 761 final], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013PC0761. La Commis-
                sione ha scelto coma base giuridica di tale proposta l’art. 114 TFUE (internal market), anche se tale scelta non appare in
                linea con la natura squisitamente ambientale di tale direttiva, che avrebbe dovuto portare a ricorrere ad una diversa base
                giuridica (art. 192 TFUE, <<ambiente>>). È noto infatti che, per costante giurisprudenza europea, la base giuridica di
                una direttiva va scelta “having regard to its own aim and content” [Corte di Giustizia, sent. 28 giugno 1994, Case C-187/93
                Parliament v Council, parr. 17 - 18, 21 - 25, 27 - 28. Si v. anche Corte di Giustizia (Grande Sezione), sent. 8 settembre
                2009, Case C-411/06 Commission v Parliament and Council, parr. 6, 45, 49 – 59, 62 – 63, 70 – 72, 76 – 77; Corte di Giustizia
                (Grande Sezione), sent. 18 dicembre 2014, Case C-81/13 United Kingdom v Council, parr. 35 e 64 – 67].

                       I Quaderni                             Rivista Tecnico-scientifica ambientale  69
                                                              dell’Arma dei Carabinieri
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