Page 74 - Layout 1
P. 74
CONCLUSIONI
Sono trascorsi oramai circa undici anni da quando il Legislatore italiano,
con la L. n. 296/2006, ha cominciato a prendere consapevolezza del
tema dei “biomateriali” e in particolare dei sacchetti “biodegradabili”
(come visto sopra un “accenno” di intervento, molto più embrionale,
vi era stato anche nel 1988). Questa tipologia di imballaggi ha rappre-
sentato in particolare il primo significativo banco di prova della bio-
economia nell’ordinamento giuridico nazionale, in un delicato crocevia
tra standard tecnici
armonizzati (EN
13432), complesso
equilibrio (gerar-
chia?) tra libera cir-
colazione delle
merci da un lato e
tutela dell’am-
biente dall’altro,
regolamentazioni
tecniche e relative
procedure a livello
europeo (c.d. noti-
fica TRIS, Diret-
tiva 2015/1535),
controlli ambien-
tali e connesse
analisi e strumen-
tazioni tecniche, apparato sanzionatorio. L’evoluzione normativa nazionale
(con la messa al bando degli shopper monouso non biodegradabili e com-
postabili, con focus dunque sul fine vita dei prodotti) ha influenzato l’or-
dinamento europeo (Direttiva 2015/720 sui lightweight plastic carrier bags,
che consente le marketing restrictions e riconosce il valore dei sacchi
biodegradabili e compostabili) ed è stata a sua volta influenzata (in un
processo di osmosi bidirezionale) da tale direttiva e dalle relative legi-
slazioni di recepimento di altri Paesi UE (si veda ad es. quella della Fran-
cia sui sacchi ortofrutta compostabili e biobased). È il caso appunto
delle borse di plastica ultraleggere (sotto i 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi), rispetto
72 I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale
dell’Arma dei Carabinieri