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BORSE DI PLASTICA E BIOPLASTICHE: L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E IL SUO RUOLO PRECURSORE IN EUROPA

               La nuova disciplina oggi in vigore conferma l’impianto sanzionatorio
               già vigente (da 2.500 euro a 25.000 euro con possibilità di aumento sino
               a 100.000 euro in taluni casi, tra cui quello dell’“utilizzo di diciture (ad
               es. come quelle “per uso interno” o “non per asporto merci”, n.d.r.) o
               altri mezzi elusivi (ad es. misurazione dello spessore del doppio foglio e
               non della singola parete, etc., n.d.r.) degli obblighi di cui agli articoli 226-bis
               e 226-ter”, spostando tuttavia la competenza all’irrogazione delle san-
               zioni dalle Camere di Commercio (art. 2 d.l. n. 2/2012 oggi abrogato)
               alla “Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione” (art. 262 d.lgs.
               n. 152/2006), che ha competenza generale “all'irrogazione delle sanzioni
               amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto” (art.
               262 cit.), ivi comprese appunto quelle in materia di imballaggi e in par-
               ticolare di borse di plastica (previste dall’art. 261 d.lgs. n. 152/2006).
               Inoltre, la nuova disciplina prevede due obblighi “trasversali”, ossia va-
               levoli per ogni tipologia di borse di plastica (leggere, ultraleggere, riuti-
               lizzabili), che sono i seguenti:
                  - obbligo per i produttori di apporre sulle borse “i propri elementi iden-
                    tificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino
                    in una delle tipologie commercializzabili” (nuovo comma 3 bis art. 219
                    d.lgs. n. 152/2006);
                  - obbligo per ogni operatore della filiera di cedere esclusivamente a
                                                        13
                    titolo oneroso le borse (c.d. pricing ), il cui scopo è quello di con-
                    tribuire a "liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale
                    innocuo e poco costoso" (IX considerando direttiva cit.) promuovendo
                    così consumi consapevoli. È evidente infatti che il fatto di dover
                    pagare le borse spinge il consumatore ad utilizzarne di meno e/o a
                    portarsele da casa.


               I RISULTATI CONSEGUITI DAL LEGISLATORE ITALIANO: LA RIDUZIONE DEL
               CONSUMO DI BORSE DI OLTRE IL 50% RISPETTO AI LIVELLI DEL 2007

               Le misure di cui sopra (naturalmente al netto della nuova disciplina recentemente
               entrata in vigore, di cui occorrerà valutare nel prossimo futuro gli impatti) hanno
               consentito all’Italia di ridurre drasticamente il consumo delle borse di plastica.
               In particolare, come comprovato da vari studi di diversi attori del settore, si è
               passati dalle oltre 179.500 tonnellate di sacchetti del 2010 alle circa 104.000 ton-
               nellate di sacchetti del 2014, con una riduzione del 42,1%. Se si guarda poi an-
               13  le borse “non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o
                fattura d’acquisto delle merci o prodotti” trasportati o imballati per il loro tramite - art. 226 bis cit., comma 2, e art. 226 ter cit.,
                comma 5.

                       I Quaderni                             Rivista Tecnico-scientifica ambientale  65
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