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BORSE DI PLASTICA E BIOPLASTICHE: L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E IL SUO RUOLO PRECURSORE IN EUROPA
richiesti all’Italia chiarimenti sui maggiori spessori (tra i 60 e i 200 mi-
cron) da essa previsti rispetto alla direttiva (che fissa il limite dei 50 mi-
cron, ma comunque consente di intervenire anche oltre in base al par. 1
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ter ). Il Governo acquisiva nel frattempo sullo schema di d.lgs. i pa-
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reri favorevoli di Camera e Senato . Si precisa che lo schema di d.lgs.
citato (riprodotto nella normativa del 2017 oggi in vigore, vedi infra)
interveniva esplicitamente, per la prima volta, non solo sulle borse
(con o senza manici) per il trasporto di merci o prodotti (shopper alla
cassa, etc.), ma anche sulle borse (sempre con o senza manici) “ri-
chieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”
(ad es. i sacchi forniti nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta,
etc.). Tuttavia, il Governo non ha potuto adottare definitivamente
tale d.lgs. perché dopo la sua notifica TRIS e in attesa della scadenza del re-
lativo standstill prorogato (18.5.2017), è medio tempore scaduto il termine interno
(15/11/2016 prorogato al 15.2.2017 ) per l’esercizio della delega (le previsioni
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di tale schema di d.lgs. sono state comunque pedissequamente riprodotte nella
normativa 2017 oggi in vigore, vedi infra). Tale empasse (corto circuito tra
termine interno di esercizio della delega e termine europeo di standstill), ha
peraltro determinato l’apertura contro l’Italia (e altri Paesi UE) della procedura
di infrazione n. 2017/0127 per tardivo recepimento della direttiva 2015/720
(che avrebbe dovuto essere attuata entro il 27.11.2016).
9) 2017 (unica normativa attualmente in vigore)
art. 9 bis del d.l. n. 91/2017 (decreto Mezzogiorno), convertito dalla Legge 3
agosto 2017 n. 123, pubblicata nella GU n. 188 del 12.8.2017 ed entrata in vi-
gore il 13.8.2017: l’Italia completa finalmente l’iter di recepimento della di-
rettiva, inserendo le relative norme (pedissequamente riproduttive dei
contenuti dello schema di d.lgs. già notificato all’UE) nel d.lgs. n. 152/2006
(testo unico ambientale o codice ambiente, artt. 217 ss. e in particolare si ve-
dano gli artt. 226 bis e 226 ter). Più precisamente, con tale ultimo intervento
il Legislatore:
10 art. 1, punto 2), paragrafo 1 ter della direttiva 2015/720, che prevede appunto la possibilità per gli Stati di intervenire
“in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore”.
11 pareri favorevoli della XIII Commissione Ambiente del Senato reso nella seduta n.274 del 6 dicembre 2016 e dell’VIII
Commissione Ambiente della Camera adottato nella seduta n. 743 del 20 dicembre 2016.
12 Il termine per la delega era infatti di 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015. Più in particolare,
il termine originario di esercizio della delega (15/11/2016) è stato prolungato al 15.2.2017 per effetto del meccanismo
automatico di slittamento di ulteriori 3 mesi previsto dall’art. 31, comma 3, ultimo periodo, L. n. 234/2012. Ciò nono-
stante, detto termine, sia pur con lo slittamento al 15.2.2017, è comunque venuto a scadere prima dello standstill pro-
rogato (18.5.2017), per cui il Governo si è visto impossibilitato ad esercitare definitivamente la delega e ad adottare il
testo finale del d.lgs. Ciò ha costretto Governo e Parlamento ad intervenire nuovamente nel 2017 con il d.l. Mezzogiorno
per recepire direttamente la direttiva 2015/720.
I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale 63
dell’Arma dei Carabinieri