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per il 2007): nuovo e
diverso tentativo di
intervento, questa
volta non più con
misure di tassazione,
ma con divieti di
commercializza-
zione (marketing re-
strictions). L’obiettivo
era quello di bandire
i sacchi non biode-
gradabili (senza di-
stinzioni tra sacchi monouso e riutilizzabili) a partire dal 1 gennaio 2010.
Nessuna specifica norma o standard tecnico definiva però quali fossero i sacchi
biodegradabili e come verificare la biodegradabilità (vi era sul punto, nella legge,
un rinvio generico ai “criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche ap-
provate a livello comunitario”), per cui regnava grande incertezza in materia. Inoltre,
non era previsto alcun sistema sanzionatorio. Si trattava in definitiva di una nor-
mativa ancora “incompleta” (sia quanto all’individuazione dell’oggetto del divieto,
che dal punto di vista dell’effettiva osservanza da parte degli operatori). Anche
in tal caso l’intervento riguardava esclusivamente i “sacchi per l'asporto delle merci”.
3) 2009 (normativa oggi abrogata)
art. 23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78: si introducono modi-
fiche alla l. finanziaria per il 2007 citata al fine di disporre lo slittamento, dal
1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, dell’entrata in vigore del divieto previsto
dalla suddetta legge. Lo slittamento del calendario temporale di entrata in vi-
gore delle nuove norme aggrava il clima di incertezza tra gli operatori e favo-
risce il perpetrarsi di comportamenti non virtuosi.
4) 2011 (normativa oggi abrogata)
1° gennaio 2011: entrata in vigore del divieto di commercializzazione, che
tuttavia continuava a non chiarire gli standard tecnici di riferimento per l’in-
dividuazione dei sacchi biodegradabili ammessi al commercio. Solo con la no-
tifica all’UE del disegno di legge Prestigiacomo, ai sensi della direttiva TRIS 7
7 Technical Regulation Information System (TRIS), direttiva 98/34 CE, oggi sostituita dalla direttiva UE 2015/1535, che
obbliga gli Stati a notificare all’UE qualsiasi progetto di regola tecnica prima della sua entrata in vigore, per consentire
alla Commissione e agli altri Stati membri di formulare osservazioni o chiederne modifiche nel caso tale normativa
tecnica ostacoli gli scambi nel mercato interno europeo.
60 I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale
dell’Arma dei Carabinieri