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per il 2007): nuovo e
                                                                 diverso tentativo di
                                                                 intervento,  questa
                                                                 volta  non  più  con
                                                                 misure di tassazione,
                                                                 ma  con  divieti  di
                                                                 commercializza-
                                                                 zione  (marketing  re-
                                                                 strictions). L’obiettivo
                                                                 era quello di bandire
                                                                 i sacchi non biode-
                                                                 gradabili  (senza  di-
             stinzioni tra sacchi monouso e riutilizzabili) a partire dal 1 gennaio 2010.
             Nessuna specifica norma o standard tecnico definiva però quali fossero i sacchi
             biodegradabili e come verificare la biodegradabilità (vi era sul punto, nella legge,
             un rinvio generico ai “criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche ap-
             provate a livello comunitario”), per cui regnava grande incertezza in materia. Inoltre,
             non era previsto alcun sistema sanzionatorio. Si trattava in definitiva di una nor-
             mativa ancora “incompleta” (sia quanto all’individuazione dell’oggetto del divieto,
             che dal punto di vista dell’effettiva osservanza da parte degli operatori). Anche
             in tal caso l’intervento riguardava esclusivamente i “sacchi per l'asporto delle merci”.


             3) 2009 (normativa oggi abrogata)
             art. 23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78: si introducono modi-
             fiche alla l. finanziaria per il 2007 citata al fine di disporre lo slittamento, dal
             1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, dell’entrata in vigore del divieto previsto
             dalla suddetta legge. Lo slittamento del calendario temporale di entrata in vi-
             gore delle nuove norme aggrava il clima di incertezza tra gli operatori e favo-
             risce il perpetrarsi di comportamenti non virtuosi.

             4) 2011 (normativa oggi abrogata)
             1° gennaio 2011: entrata in vigore del divieto di commercializzazione, che
             tuttavia continuava a non chiarire gli standard tecnici di riferimento per l’in-
             dividuazione dei sacchi biodegradabili ammessi al commercio. Solo con la no-
             tifica all’UE del disegno di legge Prestigiacomo, ai sensi della direttiva TRIS 7



         7  Technical Regulation Information System (TRIS), direttiva 98/34 CE, oggi sostituita dalla direttiva UE 2015/1535, che
           obbliga gli Stati a notificare all’UE qualsiasi progetto di regola tecnica prima della sua entrata in vigore, per consentire
           alla Commissione e agli altri Stati membri di formulare osservazioni o chiederne modifiche nel caso tale normativa
           tecnica ostacoli gli scambi nel mercato interno europeo.

           60          I Quaderni                             Rivista Tecnico-scientifica ambientale
                                                              dell’Arma dei Carabinieri
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