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BORSE DI PLASTICA E BIOPLASTICHE: L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E IL SUO RUOLO PRECURSORE IN EUROPA

                  (notifica 2011/174), l’Italia finalmente precisava che i sacchi biodegradabili
                  per essere tali e dunque ammessi al commercio, dovevano essere conformi
                  allo standard tecnico europeo UNI EN 13432:2002 .
                                                                  8
                  5) 2012 (normativa oggi abrogata)
                  Art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modifica-
                  zioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28: il decreto, proseguendo sulla strada
                  delle marketing restrictions, individuava non una (come nella finanziaria per
                  il 2007), ma due tipologie di sacchi ammesse al commercio: sacchi mo-
                  nouso biodegradabili, questa volta individuati attraverso il puntuale rife-
                  rimento alla caratteristica della compostabilità secondo lo standard UNI
                  EN 13432:2002, richiedendosi a tal fine certificazioni da parte di enti ac-
                  creditati; sacchi riutilizzabili, individuati attraverso il riferimento a precisi
                  requisiti di spessore (tra i 60 e i 200 micron). Il decreto legge consentiva
                  poi l’adozione di un Decreto interministeriale MATTM/MISE (v. infra)
                  per la definizione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche e delle mo-
                  dalità di informazione ai consumatori (diciture). Infine, esso introduceva
                  per la prima volta puntuali sanzioni pecuniarie (da 2.500 euro a 25.000
                  euro con possibilità di aumento sino a 100.000 euro in taluni casi), origi-
                  nariamente a decorrere dal 31 luglio 2012, successivamente posticipate
                  al 31 dicembre 2013, e infine “a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emana-
                  zione” del predetto DM interministeriale. La competenza dell’irrogazione
                  delle sanzioni veniva demandata alle Camere di Commercio territorial-
                  mente competenti, mentre i controlli a tutti gli organi di polizia ammini-
                  strativa e giudiziaria (GDF, NOE, Carabinieri Forestali, Polizie locali,
                  etc.) ai sensi della L. n. 689/1981. Si precisa che anche in tal caso l’inter-
                  vento riguardava esclusivamente i “sacchi per l'asporto delle merci” (è sempre
                  stata una vexata quaestio quella se vi rientrassero o meno non solo i sacchi
                  alla cassa, ma anche, ad es., quelli a strappo per alimenti sfusi dei reparti
                  ortofrutta, macelleria, etc.).


               8  Norma tecnica armonizzata, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – e successivamente recepita, in
                lingua italiana, dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) con la denominazione UNI EN 13432:2002 – recante
                “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione
                finale degli imballaggi”. Tale norma esplicita, con riferimento agli imballaggi recuperabili sotto forma di compost, i requisiti
                essenziali della Direttiva Europea 94/62/CE (si tratta dunque di una norma a supporto di tali requisiti). In particolare,
                essa definisce le caratteristiche che un imballaggio/shopper deve possedere per potersi definire biodegradabile e compo-
                stabile: a) biodegradarsi almeno del 90% in 6 mesi (cioè, almeno il 90% del carbonio organico costituente il materiale
                deve trasformarsi in anidride carbonica); b) disintegrarsi in condizioni di compostaggio in un periodo massimo di 3
                mesi; c)  ancora, il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio, la concentrazione dei metalli
                pesanti presenti deve essere inferiore ai limiti indicati in detto standard, il compost risultante dopo la degradazione del
                materiale non deve avere effetti ecotossici sulle piante, considerato che il suo utilizzo finale è quello di fertilizzante in
                campo agricolo.

                       I Quaderni                             Rivista Tecnico-scientifica ambientale  61
                                                              dell’Arma dei Carabinieri
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