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BORSE DI PLASTICA E BIOPLASTICHE: L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE E IL SUO RUOLO PRECURSORE IN EUROPA
(notifica 2011/174), l’Italia finalmente precisava che i sacchi biodegradabili
per essere tali e dunque ammessi al commercio, dovevano essere conformi
allo standard tecnico europeo UNI EN 13432:2002 .
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5) 2012 (normativa oggi abrogata)
Art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modifica-
zioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28: il decreto, proseguendo sulla strada
delle marketing restrictions, individuava non una (come nella finanziaria per
il 2007), ma due tipologie di sacchi ammesse al commercio: sacchi mo-
nouso biodegradabili, questa volta individuati attraverso il puntuale rife-
rimento alla caratteristica della compostabilità secondo lo standard UNI
EN 13432:2002, richiedendosi a tal fine certificazioni da parte di enti ac-
creditati; sacchi riutilizzabili, individuati attraverso il riferimento a precisi
requisiti di spessore (tra i 60 e i 200 micron). Il decreto legge consentiva
poi l’adozione di un Decreto interministeriale MATTM/MISE (v. infra)
per la definizione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche e delle mo-
dalità di informazione ai consumatori (diciture). Infine, esso introduceva
per la prima volta puntuali sanzioni pecuniarie (da 2.500 euro a 25.000
euro con possibilità di aumento sino a 100.000 euro in taluni casi), origi-
nariamente a decorrere dal 31 luglio 2012, successivamente posticipate
al 31 dicembre 2013, e infine “a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emana-
zione” del predetto DM interministeriale. La competenza dell’irrogazione
delle sanzioni veniva demandata alle Camere di Commercio territorial-
mente competenti, mentre i controlli a tutti gli organi di polizia ammini-
strativa e giudiziaria (GDF, NOE, Carabinieri Forestali, Polizie locali,
etc.) ai sensi della L. n. 689/1981. Si precisa che anche in tal caso l’inter-
vento riguardava esclusivamente i “sacchi per l'asporto delle merci” (è sempre
stata una vexata quaestio quella se vi rientrassero o meno non solo i sacchi
alla cassa, ma anche, ad es., quelli a strappo per alimenti sfusi dei reparti
ortofrutta, macelleria, etc.).
8 Norma tecnica armonizzata, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – e successivamente recepita, in
lingua italiana, dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) con la denominazione UNI EN 13432:2002 – recante
“Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione
finale degli imballaggi”. Tale norma esplicita, con riferimento agli imballaggi recuperabili sotto forma di compost, i requisiti
essenziali della Direttiva Europea 94/62/CE (si tratta dunque di una norma a supporto di tali requisiti). In particolare,
essa definisce le caratteristiche che un imballaggio/shopper deve possedere per potersi definire biodegradabile e compo-
stabile: a) biodegradarsi almeno del 90% in 6 mesi (cioè, almeno il 90% del carbonio organico costituente il materiale
deve trasformarsi in anidride carbonica); b) disintegrarsi in condizioni di compostaggio in un periodo massimo di 3
mesi; c) ancora, il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio, la concentrazione dei metalli
pesanti presenti deve essere inferiore ai limiti indicati in detto standard, il compost risultante dopo la degradazione del
materiale non deve avere effetti ecotossici sulle piante, considerato che il suo utilizzo finale è quello di fertilizzante in
campo agricolo.
I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale 61
dell’Arma dei Carabinieri