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chiusa dalla stessa
Commissione a se-
guito dell’entrata in
vigore della diret-
tiva 2015/720, che
ha invece chiarito la
legittimità di tali mi-
sure e la possibilità
di deroga all’art. 18
citato visti i gravi
problemi ambien-
tali di cui sopra).
L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE ITALIANO: LE VARIE TAPPE
Il Legislatore italiano è stato tra i primi in Europa ad intervenire in materia, ben
prima che le istituzioni europee accendessero i riflettori sul problema delle borse
di plastica. Si ripercorrono qui di seguito le varie tappe attraverso le quali ha preso
forma l’intervento del nostro Legislatore:
1) 1988 (normativa oggi abrogata)
Primo tentativo di intervento con misure di tassazione: più precisamente, il
d.l. n. 397/1988, convertito in legge n. 475/1988, disponeva la tassazione dei
6
sacchetti non biodegradabili (imposta di fabbricazione di 100 lire) . Lo stru-
mento economico – applicato per ben 10 anni (periodo 1988 – 1997, anno in
cui il c.d. Decreto Ronchi ha provveduto ad abrogare il suddetto d.l.) – si è
però rivelato inefficace nel garantire un’effettiva riduzione del consumo di
borse. Si precisa che l’intervento riguardava esclusivamente i sacchi “che il ven-
ditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci”.
2) 2006 (normativa oggi abrogata)
Art. 1, commi 1129 e 1130 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria
6 L’Italia è stata tra i primi Paesi nell’UE ad utilizzare lo strumento economico della tassazione per provare a disincentivare
l’uso delle borse in plastica. Ed invero, con il d.l. n. 397/1988, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 1988,
n. 475, e successivamente abrogato prima dal d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) e poi anche dal d.lgs. n. 152/2006,
l’Italia aveva previsto, rispetto a detti imballaggi, che “al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere
e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al
consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato na-
zionale e una corrispondente sovraimposta di confine”. Tuttavia, tale misura economica si è dimostrata del tutto inidonea a ga-
rantire un minor consumo di shoppers in plastica e, dunque, una riduzione della produzione di tali rifiuti. E lo stesso
dicasi, mutatis mutandis, per quanto riguarda il contributo ambientale CONAI (c.d. CAC), previsto dal d.lgs. n. 152/2006
e applicato su tutti gli imballaggi immessi sul mercato, compresi gli shoppers in plastica.
I Quaderni Rivista Tecnico-scientifica ambientale 59
dell’Arma dei Carabinieri