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chiusa  dalla  stessa
               Commissione a se-
               guito dell’entrata in
               vigore  della  diret-
               tiva 2015/720, che
               ha invece chiarito la
               legittimità di tali mi-
               sure e la possibilità
               di deroga all’art. 18
               citato  visti  i  gravi
               problemi  ambien-
               tali di cui sopra).


               L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE ITALIANO: LE VARIE TAPPE

               Il Legislatore italiano è stato tra i primi in Europa ad intervenire in materia, ben
               prima che le istituzioni europee accendessero i riflettori sul problema delle borse
               di plastica. Si ripercorrono qui di seguito le varie tappe attraverso le quali ha preso
               forma l’intervento del nostro Legislatore:

                  1) 1988 (normativa oggi abrogata)
                  Primo tentativo di intervento con misure di tassazione: più precisamente, il
                  d.l. n. 397/1988, convertito in legge n. 475/1988, disponeva la tassazione dei
                                                                               6
                  sacchetti non biodegradabili (imposta di fabbricazione di 100 lire) . Lo stru-
                  mento economico – applicato per ben 10 anni (periodo 1988 – 1997, anno in
                  cui il c.d. Decreto Ronchi ha provveduto ad abrogare il suddetto d.l.) – si è
                  però rivelato inefficace nel garantire un’effettiva riduzione del consumo di
                  borse. Si precisa che l’intervento riguardava esclusivamente i sacchi “che il ven-
                  ditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci”.

                  2) 2006 (normativa oggi abrogata)
                  Art. 1, commi 1129 e 1130 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria

               6  L’Italia è stata tra i primi Paesi nell’UE ad utilizzare lo strumento economico della tassazione per provare a disincentivare
                l’uso delle borse in plastica. Ed invero, con il d.l. n. 397/1988, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 1988,
                n. 475, e successivamente abrogato prima dal d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) e poi anche dal d.lgs. n. 152/2006,
                l’Italia aveva previsto, rispetto a detti imballaggi, che “al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere
                e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al
                consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato na-
                zionale e una corrispondente sovraimposta di confine”. Tuttavia, tale misura economica si è dimostrata del tutto inidonea a ga-
                rantire un minor consumo di shoppers in plastica e, dunque, una riduzione della produzione di tali rifiuti. E lo stesso
                dicasi, mutatis mutandis, per quanto riguarda il contributo ambientale CONAI (c.d. CAC), previsto dal d.lgs. n. 152/2006
                e applicato su tutti gli imballaggi immessi sul mercato, compresi gli shoppers in plastica.

                       I Quaderni                             Rivista Tecnico-scientifica ambientale  59
                                                              dell’Arma dei Carabinieri
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