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Tutela della flora spontanea in Italia
La Convenzione di Washington è entrata in vigore in Italia il 31 di-
cembre 1979, nel rispetto dell’articolo XXII della Convenzione stessa
che fissa il limite massimo di 90 giorni dalla data del deposito dello
strumento di ratifica. La ratifica avvenne con legge 19 dicembre 1975,
n. 874 e fu depositata a Berna il 2 ottobre 1979.
Lo Stato italiano con vari decreti ministeriali e soprattutto con la leg-
ge 7 febbraio 1992, n. 150 ha regolamentato e disciplinato l’applicazio-
ne della normativa CITES e dei regolamenti comunitari relativi alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il con-
trollo degli scambi commerciali.
La citata legge n. 150, recante: “Disciplina dei reati relativi all’applica-
zione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle spe-
cie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commer-
cializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che
possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”, è stata
successivamente integrata dal decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dalla legge 9
dicembre 1998, n. 426 e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275.
Il testo vigente della legge n. 150, modificato dal decreto legislativo
275/2001, all’art. 1, stabilisce che:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da
tre mesi ad un anno e con l’ammenda da Euro 7.746 ad Euro 77.468
chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenente alle specie elencate nel-
l’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doga-
nale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o
licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamen- 9
to (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive at- n. -
tuazioni e modificazioni; III
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esem-
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