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Tutela della flora spontanea in Italia
Regolamento (CEE) n. 3626/82 è stato abrogato e sostituito dal
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, inte-
grato e modificato da successivi e ulteriori regolamenti. Il Regolamento
(CE) n. 1332/2005 della Commissione del 9 agosto 2005 “Modifica il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di
specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro com-
mercio”, sostituendo l’allegato delle specie protette.
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, meglio nota come Convenzione di
Washington, sottoscritta il 3 marzo 1973 dai rappresentanti di Paesi, è
genericamente indicata con la sigla CITES (“Convention on
International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora”).
Oggi aderiscono alla “Convenzione sul commercio internazionale di
specie di fauna e flora minacciate d’estinzione” circa 170 Stati con
l’obiettivo di contrastare il commercio illegale e di regolamentare quel-
lo di animali e piante in via di estinzione.
Sono oltre 38.000 le specie di animali e piante oggetto di tutela i cui
elenchi sono riportati nelle tre appendici della Convenzione.
Queste specie, individuate attraverso procedure rigorosamente
scientifiche, hanno alimentato e continuano ad alimentare un commer-
cio internazionale il cui giro di affari assume valori impressionanti.
L’articolo II della Convenzione di Washington fissa il principio fon-
damentale secondo il quale gli Stati membri non permetteranno il com-
mercio degli specimens delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III, sal-
vo che questo avvenga in conformità delle regole stabilite dalla
Convenzione stessa.
L’Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione
per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.
L’Appendice II comprende tutte le specie che, pur non essendo neces-
sariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero es-
serlo in futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse
sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine quello di evitare
uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza. L’Appendice
Anno
III comprende tutte le specie che uno Stato membro dichiara sottoposte,
III
nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo
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