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Tutela della flora spontanea in Italia


            di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la coo-
            perazione degli altri Stati per il controllo del Commercio.
               Il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
            con l’art. 1, si prefigge di applicare nel territorio comunitario la conven-
            zione di Washington e di raggiungere l’obiettivo di proteggere le specie
            della fauna e della flora selvatiche in via di estinzione.
               Il suddetto regolamento, oltre ad imporre regole specifiche per il
            conseguimento degli obbiettivi di tutela, ha classificato le specie ogget-
            to di attenzione in quattro allegati denominati con le prime quattro let-
            tere dell’alfabeto (A, B, C e D).
               L’allegato “A” comprende: tutte le specie che figurano nell’Appen-
            dice I della Convenzione di Washington e per le quali gli Stati membri
            non hanno avanzato riserve, qualsiasi altra specie che sia o possa essere
            oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio
            internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che
            qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvi-
            venza e qualsiasi altra specie appartenga a un genere o sia un genere di
            cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell’allegato “A”,
            in base ai criteri citati sopra e le cui inserzioni nell’allegato sia fonda-
            mentale per l’efficace protezione dei relativi taxa.
               L’allegato “B” comprende: tutte le specie che figurano nell’Appen-
            dice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell’allegato “A” e per
            le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve; le specie che figu-
            rano nell’Appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata
            una riserva ed ogni altra specie non compresa nelle Appendici I e II
            della Convenzione; le specie oggetto di un volume di scambi interna-
            zionali che potrebbe essere incompatibile con la sua sopravvivenza o
            con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi Paesi, o con il man-
            tenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo
            della specie negli ecosistemi in cui essa è presente o le specie la cui in-
            serzione nell’appendice sia fondamentale per garantire l’efficacia dei
            controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste           9
            specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli   n.  -
            allegati “A” e “B” e le specie per le quali si è stabilito che l’inserzione di  III
            specie vive nell’ambiente naturale della Comunità costituisce un perico-
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