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Tutela della flora spontanea in Italia
L’articolo 2 prescrive che:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda
da Euro 10.329 ad 103.291 o con l’arresto da tre mesi ad un anno,
chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli
allegati “B” e “C” del Regolamento medesimo:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doga-
nale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o
licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamen-
to (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive at-
tuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esem-
plari specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità
al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni con-
tenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unita-
mente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza li-
cenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regola-
mento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel
caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte con-
traente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità
della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le pre-
scrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 9
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; n. -
f ) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene III
per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque
Anno
SILVÆ 17