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Tutela della flora spontanea in Italia


               L’articolo 2 prescrive che:
            1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda
            da Euro 10.329 ad 103.291 o con l’arresto da tre mesi ad un anno,
            chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE)
            338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
            modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli
            allegati “B” e “C” del Regolamento medesimo:
            a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doga-
               nale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o
               licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamen-
               to (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive at-
               tuazioni e modificazioni;
            b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esem-
               plari specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità
               al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
               cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
               della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
            c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni con-
               tenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unita-
               mente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
            d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza li-
               cenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regola-
               mento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
               attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
               Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel
               caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte con-
               traente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità
               della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
            e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le pre-
               scrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
               Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
               cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97      9
               della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;         n.  -
            f ) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene  III
               per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque
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