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Tutela della flora spontanea in Italia
valere delle esistenti strutture del Corpo Forestale dello Stato.
Fissa inoltre che con propri decreti, emanati di concerto con il
Ministro delle Finanze, il Ministero del Commercio con l’Estero ed il
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente
stabilirà le modalità relative ai controlli in ambito doganale.
In effetti il Ministero dell’Ambiente con proprio decreto dell’8 luglio
2005, n. 176 ha adottato il regolamento concernente i controlli sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali.
In particolare il regolamento citato, tra l’altro, stabilisce che “I nuclei
operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato, istituiti ed attivati, con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali l’1 dicembre
2004, che ne disciplina anche il loro funzionamento, svolgono attività
di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali di cui al
comma 3”.
I nuclei operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai
sensi della determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e suc-
cessive modificazioni, del Direttore dell’Agenzia delle dogane, a com-
piere operazioni di importazione e di esportazione definitive e tempo-
ranee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali, in-
cluse nelle appendici della Convenzione di Washington, ratificata con
legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e mo-
dificazioni. I nuclei operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato,
fatte salve le attribuzioni delle autorità doganali, collaborano con le me-
desime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra gli
esemplari di cui al comma 1, dichiarati nella licenza di importazione, li-
cenza o permesso di esportazione, certificato di riesportazione o altro
certificato o notifica di importazione, di cui ai regolamenti (CE)
338/97 e successive attuazioni e modificazioni e CE 1808/2001 e suc-
cessive modificazioni, e quelli effettivamente presenti nella spedizione,
anche in caso di transito o trasbordo degli esemplari stessi”.
Lo stesso decreto all’art. 2, comma 1, stabilisce che per il riconosci-
mento degli esemplari della specie di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 1,
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le dogane richiedono l’intervento del personale dei Nuclei operativi CI-
III
TES del Corpo Forestale dello Stato.
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