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Tutela della flora spontanea in Italia


            tuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selva-
            tiche e degli habitat naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo
            di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli
            habitat minacciati, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
            2. Ogni parte contraente si impegna, nell’ambito della sua politica di pia-
            nificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l’inqui-
            namento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.
            3. Ogni parte contraente promuoverà l’educazione nonché la divulga-
            zione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare
            le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitat.
            In merito alla protezione delle specie, l’art. 5 dispone che ogni Parte
            contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti tali da
            assicurare la particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche
            elencate nell’allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sra-
            dicare intenzionalmente tali piante. Ogni parte contraente vieterà, per
            quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette
            piante. Inoltre, dà la facoltà ad ogni Paese firmatario di adottare misure
            più rigorose di quelle citate poco prima.
               Nell’ambito delle misure supplementari la Convenzione impegna i
            Paesi aderenti a:
            1. Collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collabora-
            zione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base
            ad altri articoli della Convenzione;
            2. Promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finali-
            tà della Convenzione;
            3. Favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvati-
            che ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di
            estinzione, purché precedentemente, e sulla base della esperienze attua-
            te da altre parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che
            tale reintroduzione è efficace ed accettabile;
            4. Controllare rigorosamente l’introduzione di specie non indigene.
               Per quanto riguarda il nostro lavoro, le specie di piante appartenenti   9
            ai gruppi di felci, conifere e latifoglie che la Convenzione di Berna con-  n.  -
            sidera rigorosamente protette e che vivono sul territorio italiano, vengo-  III
            no elencate di seguito e risultano aggiornate alla data del 4 maggio 1999.
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