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Tutela della flora spontanea in Italia
tuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selva-
tiche e degli habitat naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo
di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli
habitat minacciati, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
2. Ogni parte contraente si impegna, nell’ambito della sua politica di pia-
nificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l’inqui-
namento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.
3. Ogni parte contraente promuoverà l’educazione nonché la divulga-
zione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare
le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitat.
In merito alla protezione delle specie, l’art. 5 dispone che ogni Parte
contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti tali da
assicurare la particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche
elencate nell’allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sra-
dicare intenzionalmente tali piante. Ogni parte contraente vieterà, per
quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette
piante. Inoltre, dà la facoltà ad ogni Paese firmatario di adottare misure
più rigorose di quelle citate poco prima.
Nell’ambito delle misure supplementari la Convenzione impegna i
Paesi aderenti a:
1. Collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collabora-
zione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base
ad altri articoli della Convenzione;
2. Promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finali-
tà della Convenzione;
3. Favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvati-
che ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di
estinzione, purché precedentemente, e sulla base della esperienze attua-
te da altre parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che
tale reintroduzione è efficace ed accettabile;
4. Controllare rigorosamente l’introduzione di specie non indigene.
Per quanto riguarda il nostro lavoro, le specie di piante appartenenti 9
ai gruppi di felci, conifere e latifoglie che la Convenzione di Berna con- n. -
sidera rigorosamente protette e che vivono sul territorio italiano, vengo- III
no elencate di seguito e risultano aggiornate alla data del 4 maggio 1999.
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