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Tutela della flora spontanea in Italia
Convenzione di Barcellona tenutasi il 9 e 10 giugno 1995, relativa
alla protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento
Con la legge 27 maggio 1999, n. 175, l’Italia ha ratificato e da-
to esecuzione agli Atti sulla convenzione per la protezione del
Mar Mediterraneo dall’inquinamento, emanata a Barcellona il 10
giugno 1995 con relativi protocolli, fra cui quello connesso alle
aree particolarmente protette e alla diversità biologica nel
Mediterraneo.
Tale ultimo protocollo prevede, fra gli obblighi generali, che le Parti
contraenti adottano le seguenti misure necessarie per:
a) proteggere, preservare e gestire in maniera durevole e rispettosa
dell’ambiente gli spazi aventi un valore naturale o culturale partico-
lare, in special modo mediante la creazione di zone particolarmente
protette;
b) proteggere, preservare e gestire le specie animali e vegetali in perico-
lo o minacciati.
Inoltre le Parti identificano e fanno l’inventario degli elementi
costitutivi della diversità biologica, aventi rilevanza ai fini della pre-
servazione e dell’utilizzazione durevole della stessa. Adottano ed
integrano nelle loro politiche settoriali ed intersettoriali, strategie,
piani e programmi miranti a garantire la preservazione della diver-
sità biologica e l’utilizzazione sostenibile delle risorse biologiche
marine e costiere. Identificano i processi e le categorie di attività
che hanno o rischiano di avere un’influenza sensibilmente sfavore-
vole sulla preservazione e l’utilizzazione sostenibile della diversità
biologica.
Convenzione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991,
relativa alla protezione del territorio alpino
Lo Stato italiano ha dato piena ed intera esecuzione con legge 14 ot-
tobre 1999, n. 403; alla stessa hanno inoltre aderito l’Austria, la
Svizzera, la Francia, la Germania, la Slovenia, il Principato di
Liechtenstein, il Principato di Monaco nonché la Comunità Economica
Anno
Europea.
III
La convenzione impegna i Paesi contraenti ad assicurare una politica
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