Page 24 - SilvaeAnno03n09-Supplemento-Silletti-pagg-108-2aBozzaCorrezioniAutore.qxp
P. 24

Tutela della flora spontanea in Italia


               Convenzione di Barcellona tenutasi il 9 e 10 giugno 1995, relativa
                  alla protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento
                  Con la legge 27 maggio 1999, n. 175, l’Italia ha ratificato e da-
               to esecuzione agli Atti sulla convenzione per la protezione del
               Mar Mediterraneo dall’inquinamento, emanata a Barcellona il 10
               giugno 1995 con relativi protocolli, fra cui quello connesso alle
               aree particolarmente protette e alla diversità biologica nel
               Mediterraneo.
                  Tale ultimo protocollo prevede, fra gli obblighi generali, che le Parti
               contraenti adottano le seguenti misure necessarie per:
               a) proteggere, preservare e gestire in maniera durevole e rispettosa
                  dell’ambiente gli spazi aventi un valore naturale o culturale partico-
                  lare, in special modo mediante la creazione di zone particolarmente
                  protette;
               b) proteggere, preservare e gestire le specie animali e vegetali in perico-
                  lo o minacciati.
                  Inoltre le Parti identificano e fanno l’inventario degli elementi
               costitutivi della diversità biologica, aventi rilevanza ai fini della pre-
               servazione e dell’utilizzazione durevole della stessa. Adottano ed
               integrano nelle loro politiche settoriali ed intersettoriali, strategie,
               piani e programmi miranti a garantire la preservazione della diver-
               sità biologica e l’utilizzazione sostenibile delle risorse biologiche
               marine e costiere. Identificano i processi e le categorie di attività
               che hanno o rischiano di avere un’influenza sensibilmente sfavore-
               vole sulla preservazione e l’utilizzazione sostenibile della diversità
               biologica.


               Convenzione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991,
                  relativa alla protezione del territorio alpino
                  Lo Stato italiano ha dato piena ed intera esecuzione con legge 14 ot-
               tobre 1999, n. 403; alla stessa hanno inoltre aderito l’Austria, la
               Svizzera, la Francia, la Germania, la Slovenia, il Principato di
               Liechtenstein, il Principato di Monaco nonché la Comunità Economica
          Anno
               Europea.
          III
                  La convenzione impegna i Paesi contraenti ad assicurare una politica
          -
          n.
          9
          26 SILVÆ
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29