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Tutela della flora spontanea in Italia


                  Per proposto sito di importanza comunitaria (pSIC), si intende un
               sito individuato dalle regioni e provincie autonome, trasmesso dal
               Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio alla Commissione
               europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezio-
               nati dalla Commissione europea.
                  Per zona speciale di conservazione (ZSC), si intende un sito di im-
               portanza comunitaria in cui sono applicate le misure di conservazione
               necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazio-
               ne soddisfacente degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie
               per cui il sito è designato.
                  Per zone di protezione speciali (ZPS), secondo la direttiva
               79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conser-
               vazione degli uccelli selvatici, si intendono i territori più idonei in nu-
               mero e in superficie alla conservazione di tutte le specie di uccelli vi-
               venti naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli
               Stati membri; secondo l’articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio
               1992, n. 157, si intendono zone di protezione finalizzate al manteni-
               mento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
               habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi. Spetta alle regioni e alle
               provincie autonome provvedere alla loro istituzione lungo le rotte di
               migrazione dell’avifauna e al ripristino dei biotopi distrutti e alla crea-
               zione dei biotopi.
                  L’art. 4 del D.P.R. n. 357/1997, tra l’altro, dispone alcune misure di
               conservazione degli habitat ricordando che:
               1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano assi-
               curano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune mi-
               sure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
               specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono
               state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe ave-
               re conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del
               D.P.R. n. 357/1997;
               2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sulla base
               di linee guida per la gestione delle aree della rete “Natura 2000”, da
          Anno
               adottarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
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               torio, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
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