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Tutela della flora spontanea in Italia
globale per la conservazione e la protezione dell Alpi.
Impegnano gli stessi a prendere misure adeguate nei seguenti campi:
a) Popolazioni e cultura. Rispetto, conservazione e promozione del-
l’identità culturale e sociale delle popolazione locali, anche con la tu-
tela degli interessi economici delle popolazioni alpine;
b) Pianificazione territoriale. Si devono tenere in considerazione i rischi
naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti e il
mantenimento o il ripristino di ambienti naturali;
c) Difesa del suolo. Utilizzazione di tecniche di produzione agricola e
forestale che rispettino il suolo;
d) Foreste montane. Conservazione e ripristino della funzione della
foresta, in particolare quella protettiva, attuando una selvicoltura
naturalistica in grado di non danneggiare le foreste, tenendo co-
munque conto delle condizioni economiche più difficoltose della
regione alpina;
e) Protezione della natura e tutela del paesaggio. Tale da garantire sta-
bilmente l’efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e
della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerative e la continuità
produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l’unicità e la bel-
lezza della natura e del paesaggio.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche
Tale direttiva è entrata in vigore il 10 giugno 1992; l’Italia ha dato at-
tuazione con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE re-
lativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche”.
La Comunità Europea con questa direttiva, meglio nota come “di-
rettiva habitat”, ha voluto dare pratica attuazione all’obiettivo essenzia-
le perseguito dalla stessa nell’ambito della salvaguardia, protezione e 9
miglioramento della qualità dell’ambiente, conformemente all’articolo n. -
130 R del trattato. III
A tanto si è giunti per raggiungere lo scopo principale che è quello di
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