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Tutela della flora spontanea in Italia


               Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita
                  selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
                  Alla convenzione di cui si tratta, adottata a Berna il 19 settembre
               1979, è stata data dallo Stato italiano piena ed intera esecuzione con
               legge 5 agosto 1981, n. 503.
                  Gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed altri Paesi firmatari della
               Convenzione riconoscendo che la flora e la fauna selvatiche rappresen-
               tano un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ri-
               creativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle
               generazioni future, avendo verificato il ruolo importante della flora e
               della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici e
               constatando che molti habitat naturali vengono continuamente detur-
               pati e molte specie della fauna e della flora rara oltre che a rarefarsi so-
               no continuamente minacciate di estinzione, si sono dettate delle norme
               come quelle contenute nella convenzione adottata a Berna nel 1979.
                  Lo scopo principale che l’accordo internazionale si prefigge di rag-
               giungere è quello di assicurare la conservazione della flora e della fauna
               selvatiche e dei loro habitat naturali.
                  La convenzione di Berna non dispone sanzioni a chi esercita i divieti
               ma impegna i Paesi firmatari a regolamentare la materia in modo che gli
               obiettivi prefissati vengano raggiunti.
                  Un esempio italiano di tale adeguamento è dato dalla legge 6 dicem-
               bre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” che, dopo aver ri-
               cordato il rispetto degli accordi internazionali, detta principi fonda-
               mentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine
               di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del
               patrimonio naturale del Paese.
                  Come pure la legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la prote-
               zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che
               dopo aver fissato il principio che la fauna selvatica è patrimonio indi-
               sponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità naziona-
               le ed internazionale ha ricordato che la stessa legge costituisce attuazio-
               ne della Convenzione di Parigi e di Berna.
          Anno
                  In effetti l’art. 3 della convenzione stabilisce:
               1. Ogni parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano at-
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