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Tutela della flora spontanea in Italia
Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
Alla convenzione di cui si tratta, adottata a Berna il 19 settembre
1979, è stata data dallo Stato italiano piena ed intera esecuzione con
legge 5 agosto 1981, n. 503.
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed altri Paesi firmatari della
Convenzione riconoscendo che la flora e la fauna selvatiche rappresen-
tano un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ri-
creativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle
generazioni future, avendo verificato il ruolo importante della flora e
della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici e
constatando che molti habitat naturali vengono continuamente detur-
pati e molte specie della fauna e della flora rara oltre che a rarefarsi so-
no continuamente minacciate di estinzione, si sono dettate delle norme
come quelle contenute nella convenzione adottata a Berna nel 1979.
Lo scopo principale che l’accordo internazionale si prefigge di rag-
giungere è quello di assicurare la conservazione della flora e della fauna
selvatiche e dei loro habitat naturali.
La convenzione di Berna non dispone sanzioni a chi esercita i divieti
ma impegna i Paesi firmatari a regolamentare la materia in modo che gli
obiettivi prefissati vengano raggiunti.
Un esempio italiano di tale adeguamento è dato dalla legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” che, dopo aver ri-
cordato il rispetto degli accordi internazionali, detta principi fonda-
mentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine
di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale del Paese.
Come pure la legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la prote-
zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che
dopo aver fissato il principio che la fauna selvatica è patrimonio indi-
sponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità naziona-
le ed internazionale ha ricordato che la stessa legge costituisce attuazio-
ne della Convenzione di Parigi e di Berna.
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In effetti l’art. 3 della convenzione stabilisce:
1. Ogni parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano at-
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