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Tutela della flora spontanea in Italia
L’art. IX della Convenzione infatti stabilisce che ogni Stato membro
dovrà designare una o più Autorità amministrative competenti per con-
cedere permessi o certificati in nome dello Stato membro ed una o più
Autorità scientifiche per garantire l’adeguata tutela scientifica alle
Autorità gestionali e di controllo.
A distanza di pochi anni dalla entrata in vigore in Italia della
Convenzione il Presidente della Giunta Regionale della Liguria, con ri-
corso motivato alla Corte Costituzionale in data 4 maggio 1984, denun-
ciò alla Corte Costituzionale una presunta violazione della Costituzione
Italiana in virtù delle competenze regionali acquisite con l’emanazione
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 589 del 12 maggio 1988
rigettò il ricorso della Regione Liguria dichiarandolo infondato in quan-
to la stessa Corte “ ritenne evidente la diretta attinenza dei rapporti ivi
disciplinati al settore del commercio internazionale, settore chiaramen-
te di competenza statale”.
Con l’istituzione del Ministero dell’Ambiente, avvenuto con legge
dell’8 luglio 1986, n. 349, poiché detentore di specifiche competenze in
quanto “promuove e cura l’adempimento di convenzioni internaziona-
li, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l’ambiente
ed il patrimonio naturale”, anche questo dicastero ha assunto un ruolo
nella gestione della Convenzione.
Allo stato attuale concorrono nella specifica attività amministrativa il
Ministero del Commercio con l’Estero, il Ministero dell’Ambiente, il
Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Tuttavia al Ministero dell’Ambiente vennero attribuiti dei compiti
soltanto nel 1992 con la promulgazione della legge del 7 febbraio 1992,
n. 150, successivamente modificata.
In virtù di questa legge al Ministero dell’Ambiente di concerto con il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto, è sta-
to conferito il potere di istituire presso la propria struttura una commis- 9
sione scientifica per l’applicazione della Convenzione di Washington. n. -
L’art. 8 della legge in questione stabilisce che il Ministero III
dell’Ambiente curerà l’adempimento della Convenzione, potendosi av-
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