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Tutela della flora spontanea in Italia
plari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità
al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni con-
tenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unita-
mente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d ) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la li-
cenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regola-
mento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel
caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte con-
traente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità
della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le pre-
scrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f ) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene
per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque
cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a
due anni e dell’ammenda da Euro 10.329 ad Euro 103.291. Qualora il
reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla
condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei
mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti perso-
nali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in
violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita
con la sanzione amministrativa da Euro 1.549 ad Euro 9.296. Gli og-
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getti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello
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Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.
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