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Tutela della flora spontanea in Italia


                  plari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità
                  al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
                  cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
                  della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
               c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni con-
                  tenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unita-
                  mente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
               d ) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la li-
                  cenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regola-
                  mento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
                  attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
                  Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel
                  caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte con-
                  traente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità
                  della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
               e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le pre-
                  scrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
                  Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e suc-
                  cessive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
                  della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
               f ) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene
                  per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque
                  cede esemplari senza la prescritta documentazione.
               2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a
               due anni e dell’ammenda da Euro 10.329 ad Euro 103.291. Qualora il
               reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla
               condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei
               mesi ad un massimo di diciotto mesi.
               3. L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti perso-
               nali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in
               violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della
               Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita
               con la sanzione amministrativa da Euro 1.549 ad Euro 9.296. Gli og-
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               getti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello
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               Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.
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