Page 9 - SilvaeAnno03n09-Supplemento-Silletti-pagg-108-2aBozzaCorrezioniAutore.qxp
P. 9

Tutela della flora spontanea in Italia


            gnano tra l’altro a:
            a) istituire un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali
               devono essere adottate per conservare la diversità biologica;
            b) sviluppare, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e
               la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare
               provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;
            c) promuovere la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e
               del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti
               naturali;
            d) promuovere lo sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle
               aree adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di que-
               ste ultime;
            e) riabilitare e risanare gli ecosistemi degradati e promuovere la ricosti-
               tuzione delle specie minacciate;
            f ) fare ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la
               compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità bio-
               logica e l’uso sostenibile dei suoi componenti;
            g) sviluppare e mantenere in vigore la necessaria legislazione e/o altre
               disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni
               minacciate.
               In un certo senso la Convenzione di Rio de Janeiro rappresenta più
            un punto di arrivo che un punto di partenza; infatti le comunità inter-
            nazionali ed i poteri pubblici nazionali si erano già mossi per raggiun-
            gere, con varie modalità, il medesimo obbiettivo.
               Di seguito verranno illustrate le principali norme in vigore, limitata-
            mente alla difesa della flora spontanea.


            Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali
               e vegetali in via di estinzione (CITES)
               Si tratta di una Convenzione ratificata dallo Stato italiano con legge
            19 dicembre 1975, n. 874 e resa applicabile nella Comunità Europea
            con Regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982,                       9
            “Regolamento del Consiglio relativo all’applicazione nella Comunità         n.  -
            della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e      III
            fauna selvatiche minacciate di estinzione”. Successivamente, il
                                                                                        Anno

                                                                        SILVÆ          11
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14