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Tutela della flora spontanea in Italia


                  cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente al-
                  le specie di cui all’allegato B del Regolamento.
               2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi ad
               un anno e dell’ammenda da Euro 10.329 ad Euro 103.291. Qualora il
               reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla
               condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quat-
               tro mesi a un massimo di dodici mesi.
               3. L’introduzione nel territorio nazionale, l’esportazione o la riesporta-
               zione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indi-
               cate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento
               (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive
               modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 1.032
               ad Euro 6.197. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal
               Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta
               dall’Autorità giudiziaria.
               4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la
               notifica di importazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del
               Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni
               ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una doman-
               da di licenza o di certificato in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3,
               del succitato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da
               Euro 1.032 ad Euro 6.197.
               5. L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall’articolo
               17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le viola-
               zioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del
               Corpo Forestale dello Stato.


                  L’articolo 3 prescrive che:
               1. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nel caso di transi-
               to o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali
               selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o derivati.


                  L’individuazione delle strutture alle quali in Italia afferiscono le nor-
               me dettate dalla Convenzione di Washington e dai relativi regolamenti
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               comunitari è un argomento di una certa complessità.
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