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Tutela della flora spontanea in Italia


            ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area
            di distribuzione naturale.
               Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della
            sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il pre-
            lievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e
            della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento,
            siano compatibili con il mantenimento di uno stato di conservazione
            soddisfacente.
               Come già in precedenza citato, lo Stato italiano, in adempimento al-
            la Legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l’adempi-
            mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità
            Europea – legge comunitaria 1993, che autorizza l’attuazione, in via
            regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE, ha attuato la di-
            rettiva habitat con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento
            recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conserva-
            zione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
            fauna selvatiche”.
               Recentemente, il regolamento 357/97 è stato modificato con il
            D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, resosi necessario per il fatto che la
            Commissione europea aveva avviato nei confronti dello Stato italiano,
            per non corretta trasposizione della normativa nazionale della direttiva
            92/43/CEE, una procedura di infrazione.
               Nell’insieme i due regolamenti nel recepire integralmente il dettato
            della “direttiva habitat” hanno meglio chiarito e definito alcuni termini
            giuridici ed hanno stabilito alcune procedure sia di competenza statale
            che regionale.
               Per sito di importanza comunitaria (SIC), si intende un sito che è
            stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione euro-
            pea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contri-
            buisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
            habitat naturale di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato
            B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre,           9
            contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica        n.  -
            “Natura 2000”, al fine di mantenere la diversità biologica nelle regio-     III
            ni biogeografiche in questione.
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