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Tutela della flora spontanea in Italia
ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area
di distribuzione naturale.
Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della
sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il pre-
lievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e
della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento,
siano compatibili con il mantenimento di uno stato di conservazione
soddisfacente.
Come già in precedenza citato, lo Stato italiano, in adempimento al-
la Legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità
Europea – legge comunitaria 1993, che autorizza l’attuazione, in via
regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE, ha attuato la di-
rettiva habitat con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”.
Recentemente, il regolamento 357/97 è stato modificato con il
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, resosi necessario per il fatto che la
Commissione europea aveva avviato nei confronti dello Stato italiano,
per non corretta trasposizione della normativa nazionale della direttiva
92/43/CEE, una procedura di infrazione.
Nell’insieme i due regolamenti nel recepire integralmente il dettato
della “direttiva habitat” hanno meglio chiarito e definito alcuni termini
giuridici ed hanno stabilito alcune procedure sia di competenza statale
che regionale.
Per sito di importanza comunitaria (SIC), si intende un sito che è
stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione euro-
pea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contri-
buisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato
B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, 9
contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica n. -
“Natura 2000”, al fine di mantenere la diversità biologica nelle regio- III
ni biogeografiche in questione.
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