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Tutela della flora spontanea in Italia


               zione dei medesimi.
                  Lo stesso articolo dispone, al comma 8, che l’autorità competente al
               rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisi-
               sce preventivamente la valutazione di incidenza.
                  In deroga a quest’ultima norma sono stati approvati i seguenti commi:
               - Comma 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
                  valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni
                  alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realiz-
                  zato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, in-
                  clusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni
                  competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per
                  garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne
                  danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela
                  del territorio.
               - Comma 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e spe-
                  cie prioritarie, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’in-
                  cidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere
                  realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla sa-
                  lute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
                  importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della
                  Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante in-
                  teresse pubblico.
                  Le specie di piante appartenenti ai gruppi di felci, conifere e latifo-
               glie d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazio-
               ne di zone speciali di conservazione che vivano sul territorio italiano,
               vengono elencate di seguito (allegato II b).
                  Il precitato allegato II b, recentemente, è stato modificato con la
               direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che
               adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in
               meteria di ambiente, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della
               Romania.
                  Per lo stesso motivo, anche il Ministro dell’Ambiente e della tutela
               del territorio e del mare, con proprio decreto del 11 giugno 2007, ha
          Anno
               modificato gli allegati “A”, “B”, “D” ed “E” del Decreto del Presidente
          III
               della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
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