Page 34 - SilvaeAnno03n09-Supplemento-Silletti-pagg-108-2aBozzaCorrezioniAutore.qxp
P. 34

Tutela della flora spontanea in Italia




                                NORME NAZIONALI



               Non esiste una norma di carattere nazionale per la tutela specifica
            della flora spontanea. La materia è stata delegata alle Regioni con legge
            968/1977, meglio nota come “legge quadrifoglio”.
               Diverse sono state le leggi che il Parlamento italiano comunque ha
            prodotto in favore della flora spontanea; alcune a valenza generale, co-
            me l’art. 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18
            giugno 1931, n. 773), oppure l’art. 500 del codice penale o la legge qua-
            dro sulle aree protette (legge del 6 dicembre 1991, n. 394).
               Altre leggi o decreti hanno trattato la materia in modo settoriale e
            per motivi di carattere economici e/o politici; è il caso della legge 6
            gennaio 1931, n. 99, che disciplina le modalità di coltivazione, di raccol-
            ta ed il commercio delle piante officinali; oppure della legge 30 ottobre
            1940, n. 1724, che disciplina la raccolta e la vendita della camomilla; op-
            pure ancora della legge 9 ottobre 1942, n. 1421, sulla raccolta ed il com-
            mercio della digitale; ed infine del decreto legislativo del 27 luglio 1945,
            n. 475, sul divieto di abbattimento di alberi di olivo.
               L’esigenza di una legge statale che riordini la materia e che detti le
            basi per una azione organica di tutela della biodiversità vegetale è quan-
            to mai indispensabile per due ordini ragioni.
               Il primo, di carattere giuridico, derivante dalla revisione dell’articolo
            117 della Costituzione ad opera della legge del 18 ottobre 2001, n. 3, che
            ha modificato la parte seconda del titolo quinto della Costituzione, intro-
            ducendo il principio secondo cui lo Stato ha esclusiva competenza legisla-
            tiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
            Il secondo, di carattere scientifico, scaturisce dallo studio di Conti et al. del
            1997, che elenca una sequenza di 1011 piante nelle “liste rosse regionali
            delle piante d’Italia”. Sulla base di nuovi criteri per l’individuazione dello
            status conservativo delle singole specie dettati dall’I.U.C.N. (Unione
            Internazionale per la Conservazione della Natura), si osserva che in Italia  9  n.
            7 sono le specie estinte, 22 quelle estinte in natura, 128 quelle gravemente  -
            minacciate, 149 quelle minacciate, 275 quelle vulnerabili, 406 quelle a mi-  III
                                                                                        Anno
            nore rischio e 24 quelle per le quali non si dispone di dati sufficienti. Si os-

                                                                        SILVÆ         37
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39