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Tutela della flora spontanea in Italia
NORME REGIONALI
Con la citata legge “quadrifoglio”, n. 968, del 27 dicembre 1977, veni-
va demandata alle Regioni la competenza in materia di tutela della flora
spontanea; si fa osservare però che a quella data diverse Regioni avevano
già legiferato in merito. È il caso della Valle d’Aosta con la legge regionale
dell’8 novembre 1956, n. 6, poi abrogata con successiva l.r. del 31 marzo
1977 n. 17; del Piemonte con la l.r. del 13 agosto1974, n. 24, poi abrogata
dalla l.r. 6 novembre 1978, n. 68, a sua volta abrogata dall’attuale l.r. 2 no-
vembre 1982, n. 32; della Lombardia con la l.r. del 17 dicembre 1973, n.
58, parzialmente abrogata dalla l.r. 27 luglio 1977, n. 33; della Provincia di
Bolzano con la legge provinciale del 28 giugno 1972, n. 13; della
Provincia di Trento con la l.p. del 25 luglio 1973, n. 17; del Veneto con la
l.r. del 15 novembre 1974, n. 53; dell’Emilia Romagna con la l.r. del 24
gennaio 1977, n. 2; del Lazio con la l.r. del 19 settembre 1974, n. 61.
Successivamente alla legge delega la prima Regione ad adeguarsi fu
l’Abruzzo con l.r. 11 settembre 1979, n. 45; poi, in ordine cronologico,
seguì il Friuli Venezia Giulia con l.r. 3 giugno 1981, n. 34, la Liguria con
l.r. 30 gennaio 1984, n. 9, le Marche con l.r. 13 marzo 1985, n. 7, la
Basilicata con l.r. 28 giugno 1994, n. 28, la Campania con l.r. 25 novem-
bre 1994, n. 40, il Molise con l.r. 27 febbraio 1999, n. 9, la Toscana con
l.r. 6 aprile 2000, n. 56 e a distanza di circa un mese dalla promulgazio-
ne della legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 che, tra l’altro,
stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, vengono emanate per
la Regione Umbria la l.r. 19 novembre 2001, n. 28 e per la Regione
Calabria la l.r. 26 novembre 2001, n. 30.
Tuttora sono prive di legge regionale sulla tutela della flora sponta-
nea le Regioni Puglia, Sardegna e Sicilia.
Alla luce di quanto esposto risulta sempre più impellente la necessità
di una legge di livello nazionale che tenga conto sia dei dettati 9 n.
Costituzionali che delle convenzioni internazionali e dei regolamenti -
comunitari, stabilendo dei principi fondamentali a cui le Regioni do- III
Anno
vranno attenersi.
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