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Tutela della flora spontanea in Italia




                                            Piemonte



               Legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982 – “Norme per la con-
                  servazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”


                  Questa legge abroga la legge regionale n. 68 del 6 novembre 1978
               che a sua volta aveva già abrogato la vecchia legge regionale n. 24 del 13
               agosto 1974 sulla “Protezione della flora”.
                  È una legge complessa che oltre a trattare della tutela della flora
               spontanea, disciplina anche l’abbandono dei rifiuti, l’accensione dei
               fuochi, l’uso dei mezzi fuoristrada, il recupero delle aree degradate ecc.
                  Le finalità principali, quindi, sono quelle di intervenire nel recupero
               e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcu-
               ne specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola inter-
               venti pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conser-
               vazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale.
                  L’articolo 15 della legge regionale n. 32/1982 dispone che sono vie-
               tate la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento, la detenzione di par-
               ti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie
               vegetali a protezione assoluta riportate in un elenco allegato alla stessa
               legge. Dispone, altresì, che per ogni specie non inclusa nell’elenco di
               cui sopra è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona,
               senza estirpare gli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le
               specie commestibili più comunemente consumate.
                  In deroga ai divieti di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale
               può autorizzare gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici e gli Enti di
               ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate
               nella domanda, per fini scientifici e didattici.
                  L’autorizzazione può essere concessa anche a privati per documen-
               tato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari.
                  La legge affida l’accertamento delle violazioni al personale del
               Corpo Forestale, alle guardia di caccia e pesca, agli agenti di polizia lo-
          Anno
               cale, urbana e rurale ed alle guardie ecologiche volontarie e stabilisce le
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               relative sanzioni amministrative.
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