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Tutela della flora spontanea in Italia
Lombardia
Legge regionale n. 33 del 27 luglio 1977 – “Provvedimenti in ma-
teria di tutela ambientale ed ecologica”
L’articolo 30 di questa legge abroga il titolo II della legge regionale
n. 58 del 17 dicembre 1973 sulla “Protezione della flora spontanea”.
Le principali finalità che si prefigge sono quelle di disciplinare la tu-
tela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune spe-
cie animali, del loro ambiente di vita, di alcune specie della flora spon-
tanea, ivi compresi i funghi, e regola gli interventi pubblici e privati a ta-
li beni connessi, ai fini della garanzia dell’assetto ambientale di cui al-
l’articolo 3 dello statuto regionale.
In realtà la legge in parte è stata snaturata, giacché, con provvedi-
menti legislativi successivi, sono stati abrogati tutti gli articoli del titolo
II e del titolo III oltre l’articolo 26 del titolo IV. È rimasto in vigore il ti-
tolo IV che tratta della tutela della fauna minore ed il titolo V sulla tute-
la della flora spontanea.
Di quest’ultimo, l’articolo 18 considera flora spontanea protetta l’in-
sieme di quelle specie che hanno la loro maggiore diffusione nel sotto-
bosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d’acqua, nei
prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi così come
stabilito dall’articolo 22.
Egualmente rientrano tra le specie di cui sopra tutte le specie di funghi
e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e simili.
Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono esse-
re raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore, tre chilogrammi di fun-
ghi eduli e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia
operata da più di cinque raccoglitori congiuntamente, possono essere
raccolti complessivamente 25 esemplari per ogni specie di fiori, dieci chi-
logrammi di funghi eduli e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco. 9 n.
La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il pa- -
rere degli ispettori ripartimentali delle foreste, predispone, con apposi- III
Anno
to decreto, l’elenco delle specie flogistiche spontanee protette, ivi com-
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