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Tutela della flora spontanea in Italia
Trentino Alto Adige - Provincia di Trento
Legge provinciale n. 17 del 25 luglio 1973 – “Protezione della flo-
ra alpina”
Ha un’unica finalità, quella di tutelare il patrimonio floristico natura-
le nel territorio della provincia di Trento.
Anche la provincia di Trento come la Regione Valle d’Aosta consi-
dera protette tutte le specie erbacee, arbustive, i muschi ed i licheni che
hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia.
Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva gior-
naliera, per persona, di non più di 1 chilogrammo di muschi e di licheni
allo stato fresco e di cinque assi fiorali per ognuna delle specie della flo-
ra spontanea diverse da quelle elencate all’articolo 3.
Tuttavia, di detta flora, è vietata l’estirpazione della pianta nonché di
tuberi, radici, rizomi e stoloni, fatto salvo quanto previsto al successivo
dall’articolo 5 della stessa legge, ovverosia che il capo dell’ispettorato
ripartimentale delle foreste può autorizzare la raccolta di piante protet-
te per scopi scientifici, didattici o farmaceutici e officinali, fatto salvo il
benestare del proprietario del terreno.
Sono incaricati dell’osservanza della legge provinciale gli organi di
sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale,
nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pe-
sca, gli organi di polizia locale, ecc.
La normativa in esame stabilisce altresì sanzioni amministrative le
cui somme riscosse vengono introitate nel bilancio della Provincia.
L’articolo 13 della medesima legge ha abrogato la legge regionale 28
giugno 1962, n. 10.
L’elenco delle piante protette di cui all’articolo 3 è stato successiva-
mente modificato con decreto del Presidente della Provincia di Trento
7 agosto 2003, n. 19-140/Leg.
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