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Tutela della flora spontanea in Italia




                                           Veneto



            Legge regionale n. 53 del 15 novembre 1974 – “Norme per la
               tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e
               disciplina della raccolta dei funghi”


               La legge detta norme per garantire la conservazione e l’incremento
            del patrimonio naturale esistente nell’ambito dei territori classificati
            montani o comprensori di bonifica montani o nei terreni sottoposti a
            vincolo idrogeologico.
               Oltre a tutelare la flora spontanea protegge anche alcune specie della
            fauna inferiore e disciplina la raccolta dei funghi.
               Nel Veneto è vietata la raccolta delle piante e parti di esse elencate
            nell’articolo 7.
               Sono inoltre considerate protette in termini parziali tutte le spe-
            cie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione
            naturale e spontanea nei territori classificati comprensori di boni-
            fica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico del-
            la regione.
               È altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando si trovano
            allo stato arbustivo: Betulla alba L., Fagus selvatica L., e Quercus ilex L.
               Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elen-
            cate dall’articolo 7, è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro
            capite di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di
            licheni allo stato fresco e di sei assi floreali.
               L’ispettorato ripartimentale delle foreste autorizza la raccolta
            di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elenca-
            te all’articolo 7 della legge, soltanto ed esclusivamente per sco-
            pi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario
            del fondo.
               Sono incaricati dell’osservanza della legge gli organi di sicurezza      9  n.
            pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia  -
            e sulla pesca, gli organi di polizia locale, ecc.                           III
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