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Tutela della flora spontanea in Italia
Veneto
Legge regionale n. 53 del 15 novembre 1974 – “Norme per la
tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e
disciplina della raccolta dei funghi”
La legge detta norme per garantire la conservazione e l’incremento
del patrimonio naturale esistente nell’ambito dei territori classificati
montani o comprensori di bonifica montani o nei terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico.
Oltre a tutelare la flora spontanea protegge anche alcune specie della
fauna inferiore e disciplina la raccolta dei funghi.
Nel Veneto è vietata la raccolta delle piante e parti di esse elencate
nell’articolo 7.
Sono inoltre considerate protette in termini parziali tutte le spe-
cie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione
naturale e spontanea nei territori classificati comprensori di boni-
fica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico del-
la regione.
È altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando si trovano
allo stato arbustivo: Betulla alba L., Fagus selvatica L., e Quercus ilex L.
Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elen-
cate dall’articolo 7, è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro
capite di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di
licheni allo stato fresco e di sei assi floreali.
L’ispettorato ripartimentale delle foreste autorizza la raccolta
di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elenca-
te all’articolo 7 della legge, soltanto ed esclusivamente per sco-
pi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario
del fondo.
Sono incaricati dell’osservanza della legge gli organi di sicurezza 9 n.
pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia -
e sulla pesca, gli organi di polizia locale, ecc. III
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