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Tutela della flora spontanea in Italia
Valle d’Aosta
Legge regionale n. 17 del 31 marzo 1977 – “Protezione della flora
alpina”
L’attuale legge regionale, abrogante la vecchia dell’8 novembre 1956,
n. 6 e recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle
d’Aosta, tutela tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea lo-
cale nonché i muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avven-
gono per via naturale.
Specificatamente, però, l’articolo 2 vieta la raccolta ed il danneggia-
mento delle specie di flora o parte di esse elencate nell’allegato 1 della
stessa legge. Ammette solamente la raccolta delle precedenti specie so-
lo per motivi scientifici e didattici, previa autorizzazione dell’Assessore
all’Agricoltura e Foreste.
L’articolo 3 vieta, altresì, la raccolta di muschio e di licheni nonché
di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al prece-
dente articolo 2.
Tuttavia consente, per ogni persona, la raccolta complessiva gior-
naliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e licheni e di 6
assi fiorali per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell’al-
legato 2 (articolo 3, comma 2).
Gli articoli 5,6,7,8,9 e 10 disciplinano a scopo commerciale la
raccolta delle specie di flora officinale riportata nell’allegato n. 3
della legge, assoggettandone il prelievo di volta in volta da parte del-
l’interessato all’autorizzazione dell’Assessore all’Agricoltura e
Foreste. Solo nel caso dell’Assenzio romano l’autorizzazione può
essere rilasciata anche dal comandante la stazione forestale compe-
tente per territorio.
Inoltre la legge regionale n. 17/1977 disciplina anche la vigilanza e
dispone sanzioni per chi non la osserva. 9 n.
La normativa vigente, negli anni, ha subito piccole modificazioni; si -
ricorda la l.r. del 15 febbraio 1982, n. 2, che ha variato l’allegato n. 1 so- III
Anno
stituendo la Carlina acaulis con la Carlina acanthifolia.
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