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Tutela della flora spontanea in Italia




                                       Valle d’Aosta



            Legge regionale n. 17 del 31 marzo 1977 – “Protezione della flora
               alpina”


               L’attuale legge regionale, abrogante la vecchia dell’8 novembre 1956,
            n. 6 e recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle
            d’Aosta, tutela tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea lo-
            cale nonché i muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avven-
            gono per via naturale.
               Specificatamente, però, l’articolo 2 vieta la raccolta ed il danneggia-
            mento delle specie di flora o parte di esse elencate nell’allegato 1 della
            stessa legge. Ammette solamente la raccolta delle precedenti specie so-
            lo per motivi scientifici e didattici, previa autorizzazione dell’Assessore
            all’Agricoltura e Foreste.
               L’articolo 3 vieta, altresì, la raccolta di muschio e di licheni nonché
            di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al prece-
            dente articolo 2.
               Tuttavia consente, per ogni persona, la raccolta complessiva gior-
            naliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e licheni e di 6
            assi fiorali per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell’al-
            legato 2 (articolo 3, comma 2).
               Gli articoli 5,6,7,8,9 e 10 disciplinano a scopo commerciale la
            raccolta delle specie di flora officinale riportata nell’allegato n. 3
            della legge, assoggettandone il prelievo di volta in volta da parte del-
            l’interessato all’autorizzazione dell’Assessore all’Agricoltura e
            Foreste. Solo nel caso dell’Assenzio romano l’autorizzazione può
            essere rilasciata anche dal comandante la stazione forestale compe-
            tente per territorio.
               Inoltre la legge regionale n. 17/1977 disciplina anche la vigilanza e
            dispone sanzioni per chi non la osserva.                                    9  n.
               La normativa vigente, negli anni, ha subito piccole modificazioni; si    -
            ricorda la l.r. del 15 febbraio 1982, n. 2, che ha variato l’allegato n. 1 so-  III
                                                                                        Anno
            stituendo la Carlina acaulis con la Carlina acanthifolia.

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