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Tutela della flora spontanea in Italia


            gioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le
            zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione,
            le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza ap-
            propriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo
            e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che
            siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui
            all’allegato “A” e delle specie di cui all’allegato “B” presenti nei siti.
               L’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come sostituito dall’articolo
            6 del D.P.R. n. 120/2003, tenendo conto degli obiettivi di conservazio-
            ne dei siti, parla della valutazione di incidenza di piani e interventi.
               Preliminarmente fissa una norma di primaria importanza quanto di-
            spone che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve te-
            nere conto della valenza naturalistica-ambientale dei proposti siti di im-
            portanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone
            speciali di conservazione.
               In merito alle incombenze a carico dei proponenti stabilisce che:
            1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compre-
            si i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predisponga-
            no, secondo i contenuti di cui all’allegato “G”, uno studio per indivi-
            duare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto
            degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazio-
            ne territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presen-
            tati, nel caso dei piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambien-
            te e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale,
            interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province au-
            tonome competenti.
            2. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al
            mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie
            e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze signifi-
            cative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interven-
            ti, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad
            individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato “G”, i  9
            principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di  n.  -
            importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zo-      III
            na speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conserva-
                                                                                        Anno

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