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Tutela della flora spontanea in Italia


               promuovere il mantenimento della biodiversità nel rispetto delle esi-
               genze economiche, sociali, culturali e regionali.
                  Operativamente la Comunità ha tracciato il percorso assicurando la
               designazione con gli Stati membri di “zone speciali di conservazione”
               al fine di realizzare una rete ecologica europea coerente definita
               “Natura 2000”.
                  Le misure adottate sono dirette ad assicurare il mantenimento o
               il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli ha-
               bitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
               comunitario.
                  “Natura 2000” è formata da siti i cui tipi di habitat naturali sono
               elencati nell’allegato I e le cui specie fanno parte dell’allegato II e deve
               garantire il mantenimento e il ripristino in uno stato di conservazione
               soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie inte-
               ressate nella loro area di ripartizione naturale. La rete “Natura 2000”
               comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati
               membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
                  L’articolo 11 della “direttiva habitat” stabilisce che gli Stati membri
               devono garantire la sorveglianza dello stato di conservazione delle spe-
               cie e degli habitat, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat na-
               turali e delle specie prioritarie.
                  Gli articoli 12 e 13, invece, dispongono che gli Stati membri adotta-
               no provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela
               delle specie animali e vegetali di cui all’allegato IV. In particolare l’arti-
               colo 13 stabilisce per le piante elencate nell’allegato IV, lettera b), il di-
               vieto di:
               a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere de-
                  liberatamente esemplari delle suddette specie nell’ambiente naturale,
                  nella loro area di ripartizione naturale;
               b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a sco-
                  pi commerciali o di scambio di esemplari delle suddette specie, rac-
                  colti nell’ambiente naturale.
                  L’allegato II della direttiva individua con un asterisco (*) le specie
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               prioritarie, ovverosia quelle specie in pericolo di estinzione esistenti
               nelle zone speciali di conservazione per la cui protezione la Comunità
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