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direttamente la somma e procedere alla sospensione dei procedimenti di
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erogazione sulla base di semplici “notizie circostanziate” provenienti da
“organismi di accertamento e di controllo” .
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A tale sospensione, di fatto vincolata , consegue l’accantonamento
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cautelativo delle somme che il soggetto avrebbe diritto di percepire a seguito
della presentazione di ulteriori domande di aiuto, finalizzata alla
compensazione tra gli importi da restituire e le somme da erogare.
Inoltre, sul fatto che il procedimento di AGEA abbia valenza del tutto
autonoma rispetto ad un parallelo procedimento penale scaturito dalle
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stesse indagini, si è già espresso chiaramente il giudice amministrativo .
Per quanto attiene alla funzione di controllo svolta dalla Corte dei Conti in
materia di PAC, l’erogazione di risorse pubbliche per la realizzazione di un
programma della Pubblica Amministrazione, come nel caso della PAC a
soggetti privati, crea quel collegamento funzionale tra privato e Pubblica
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Amministrazione tale da configurare un rapporto di servizio .
Il radicamento della giurisdizione della Corte dei Conti, in siffatti casi,
risulta pacifico e supportato da numerosa giurisprudenza del giudice di
legittimità che ha più volte ribadito come sia poco rilevante il rapporto che
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il soggetto, pubblico o privato, instaura con la Pubblica Amministrazione.
Il beneficiario di fondi comunitari, qualora venga accertata l’irregolare
corresponsione di tali somme, è chiamato a rispondere di responsabilità
erariale davanti al giudice contabile, perché il punto di discrimine tra
giurisprudenza ordinaria e contabile non è più la qualità del soggetto ma
invece la natura del danno e degli scopi perseguiti.
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38 Art. 33 D. Lgs. n. 228/2001.
39 Tra di essi vanno ricompresi le Forze dell’Ordine e le Autorità di Polizia Giudiziaria.
40 Sul punto della mancata attivazione della procedura cautelare di sospensione da parte di AGEA, a
fronte dell’inoltro da parte degli organi di controllo di notizie circostanziate di indebite percezioni di
contributi e della conseguente violazione degli obblighi della normativa in materia, si è espressa più
volte la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2010, n. 7377; TAR Lazio,
sez. II Ter, 18 maggio 2011, n. 4325; TAR Lazio, sez. II Ter. Ord., 7 settembre 2011 n. 3248.
41 TAR Valle d’Aosta, sez. 1, 22 luglio 2019, n. 42“…i due procedimenti devono essere mantenuti
distinti: essi corrono parallelamente e ben possono trovare la loro comune origine negli atti di
contestazione redatti dagli organi di P.G., ma hanno finalità e contenuto autonomi...”.
42 Vedasi in Cass., sez. un. civ, 20 ottobre 2014, ord. n. 22114.
43 Ex multis, Cass., sez. un. civ., 5 maggio 2011, n. 9846.
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