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direttamente la somma  e procedere alla sospensione dei procedimenti di
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               erogazione  sulla  base  di  semplici  “notizie  circostanziate”  provenienti  da
               “organismi di accertamento e di controllo” .
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               A  tale  sospensione,  di  fatto  vincolata ,  consegue  l’accantonamento
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               cautelativo delle somme che il soggetto avrebbe diritto di percepire a seguito
               della  presentazione  di  ulteriori  domande  di  aiuto,  finalizzata  alla
               compensazione tra gli importi da restituire e le somme da erogare.
               Inoltre,  sul  fatto  che  il  procedimento  di  AGEA  abbia  valenza  del  tutto
               autonoma  rispetto  ad  un  parallelo  procedimento  penale  scaturito  dalle
                                                                                    41
               stesse indagini, si è già espresso chiaramente il giudice amministrativo .
               Per quanto attiene alla funzione di controllo svolta dalla Corte dei Conti in
               materia di PAC, l’erogazione di risorse pubbliche per la realizzazione di un
               programma della  Pubblica  Amministrazione, come  nel  caso  della PAC a
               soggetti  privati,  crea  quel  collegamento  funzionale  tra  privato  e  Pubblica

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               Amministrazione tale da configurare un rapporto di servizio .
               Il  radicamento  della  giurisdizione  della  Corte  dei  Conti,  in  siffatti  casi,
               risulta  pacifico  e  supportato  da  numerosa giurisprudenza  del  giudice  di
               legittimità  che ha più volte ribadito come sia poco rilevante il rapporto che
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               il soggetto, pubblico o privato, instaura con la Pubblica Amministrazione.
               Il  beneficiario  di  fondi  comunitari,  qualora  venga  accertata  l’irregolare
               corresponsione  di  tali  somme,  è  chiamato  a  rispondere  di  responsabilità
               erariale  davanti  al  giudice  contabile,  perché  il  punto  di  discrimine  tra
               giurisprudenza ordinaria e contabile non è più la qualità del soggetto ma
               invece la natura del danno e degli scopi perseguiti.

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               38  Art. 33 D. Lgs. n. 228/2001.
               39  Tra di essi vanno ricompresi le Forze dell’Ordine e le Autorità di Polizia Giudiziaria.
               40  Sul punto della mancata attivazione della procedura cautelare di sospensione da parte di AGEA, a
               fronte dell’inoltro da parte degli organi di controllo di notizie circostanziate di indebite percezioni di
               contributi e della conseguente violazione degli obblighi della normativa in materia, si è espressa più
               volte la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2010, n. 7377; TAR  Lazio,
               sez. II Ter, 18 maggio 2011, n. 4325; TAR Lazio, sez. II Ter. Ord., 7 settembre 2011 n. 3248.
               41  TAR Valle d’Aosta, sez. 1, 22 luglio 2019, n. 42“…i due procedimenti devono essere mantenuti
               distinti:  essi  corrono  parallelamente  e  ben  possono  trovare  la  loro  comune  origine  negli  atti  di
               contestazione redatti dagli organi di P.G., ma hanno finalità e contenuto autonomi...”.
               42  Vedasi in Cass., sez. un. civ, 20 ottobre 2014, ord. n. 22114.
               43  Ex multis, Cass., sez. un. civ., 5 maggio 2011, n. 9846.


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