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dell’Unione Europea e dalla normativa di ciascuno Stato .
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Le stesse norme dovranno assicurare che le eventuali sanzioni e riduzioni
applicate siano modulate in funzione della gravità, portata e permanenza
dell’inosservanza rilevata.
A tal riguardo è prevista l’integrale restituzione dei contributi percepiti
qualora la superficie dichiarata dei terreni superi una determinata soglia di
irregolarità e sulla discrepanza tra reale e quanto dichiarato, viene previsto
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la non corresponsione dell’aiuto oltre all’eventuale applicazione di una
sanzione supplementare commisurata all’importo dell’aiuto .
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La quasi totalità del bilancio della PAC è attuato sulla base del principio
della gestione concorrente tra la Commissione e Paesi dell’Unione Europea.
Tale gestione prevede che la Commissione mantenga la responsabilità finale
dell’esecuzione del bilancio ma sono i singoli Stati gli esecutori della
complessiva dotazione finanziaria.
Pertanto la responsabilità della tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Europea è condivisa tra le Istituzioni europee e gli Stati membri che
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dovranno cooperare per il raggiungimento delle misure di prevenzione e
contrasto avverso azioni lesive del corretto utilizzo del patrimonio
comunitario . Gli organismi pagatori , a fronte di un indebito
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percepimento di fondi comunitari accertato come tale, potranno recuperare
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32 Dossier Senato della Repubblica, XIX Legislatura, Sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari della
Politica Agricola Comune (PAC), 19 settembre 2023, 10.
33 Vedasi per una compiuta ricostruzione della regolamentazione le sentenze del TAR Sicilia, sez. 3, 27
gennaio 2017, n.216 e TAR Sicilia, sez. 3, 26 febbraio 2017, n. 467.
34 Art. 19 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione relativo al sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto, la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
35 Art. 325 co. 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
36 A. Vetro, Il “principio di assimilazione “e sua applicazione in tema di giurisdizione della Corte dei
Conti per danni all’erario dell’Unione europea, in www.contabilita.pubblica.it, 30/09/2013, 1.
37 Ad oggi in Italia risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea,
Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP
nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni
non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore
agricolo – Agenzia delle dogane) operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure
(esportazioni) oltre ai centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono
attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di
ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali ( articolo 4, Decreto Legislativo n. 188/2000).
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