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dell’Unione Europea e dalla normativa di ciascuno Stato .
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          Le stesse norme dovranno assicurare che le eventuali sanzioni e riduzioni
          applicate siano modulate in funzione della gravità, portata e permanenza
          dell’inosservanza rilevata.
          A  tal  riguardo  è  prevista  l’integrale  restituzione  dei  contributi  percepiti
          qualora la superficie dichiarata dei terreni superi una determinata soglia di
          irregolarità  e sulla discrepanza tra reale e quanto dichiarato, viene previsto
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          la  non  corresponsione  dell’aiuto  oltre  all’eventuale  applicazione  di  una
          sanzione supplementare commisurata all’importo dell’aiuto .
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          La quasi totalità del bilancio della PAC è attuato sulla base del principio
          della gestione concorrente tra la Commissione e Paesi dell’Unione Europea.
          Tale gestione prevede che la Commissione mantenga la responsabilità finale
          dell’esecuzione  del  bilancio  ma  sono  i  singoli  Stati  gli  esecutori  della
          complessiva dotazione finanziaria.
          Pertanto la responsabilità della tutela degli interessi finanziari dell’Unione
          Europea  è  condivisa  tra  le  Istituzioni  europee  e  gli  Stati  membri  che
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          dovranno  cooperare per  il raggiungimento delle  misure di  prevenzione  e
          contrasto  avverso  azioni  lesive  del  corretto  utilizzo  del  patrimonio
          comunitario .    Gli    organismi    pagatori ,    a    fronte    di    un   indebito
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          percepimento di fondi comunitari accertato come tale, potranno recuperare

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          32  Dossier Senato della Repubblica, XIX Legislatura, Sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari della
          Politica Agricola Comune (PAC), 19 settembre 2023, 10.
          33  Vedasi per una compiuta ricostruzione della regolamentazione le sentenze del TAR Sicilia, sez. 3, 27
          gennaio 2017, n.216 e TAR Sicilia, sez. 3, 26 febbraio 2017, n. 467.
          34  Art. 19 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione relativo al sistema integrato di
          gestione  e  di  controllo  e  le  condizioni  per  il  rifiuto,  la  revoca  di  pagamenti  nonché  le  sanzioni
          amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
          35  Art. 325 co. 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
          36  A. Vetro, Il “principio di assimilazione “e sua applicazione in tema di giurisdizione della Corte dei
          Conti per danni all’erario dell’Unione europea, in www.contabilita.pubblica.it, 30/09/2013, 1.
          37  Ad oggi in Italia risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea,
          Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP
          nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni
          non  attribuite  agli  Organismi  pagatori),  SAISA  (Servizio  autonomo  per  gli  interventi  nel  settore
          agricolo  –  Agenzia  delle  dogane)  operante  a  livello  nazionale  in  relazione  a  specifiche  misure
          (esportazioni) oltre ai centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono
          attribuire  incarichi  nell'ambito  dell'assistenza  agli  agricoltori  e  della  raccolta  delle  domande  di
          ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali ( articolo 4, Decreto Legislativo n. 188/2000).



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