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presso la Commissione Europea, ma indipendente rispetto a quest’ultima.
Esso infatti, con più di quattrocento dipendenti, opera in piena autonomia
rispetto alle altre istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, così
come rispetto agli altri stati membri. In particolare all’interno dell’ufficio
antrifrode, organizzato in quattro direzioni, due delle quali svolgono
funzioni esclusivamente investigative, troviamo un’unità specializzata
nell’area specifica dei fondi agricoli corrisposti agli agricoltori con la PAC.
Le indagini svolte dai funzionari di OLAF, hanno carattere meramente
amministrativo e trovano un loro limite nella mancanza dei poteri coercitivi
proprie delle autorità giudiziarie e di polizia. Pertanto l’assistenza e la
collaborazione delle autorità nazionali sono imprescindibili per l’efficace
svolgimento delle indagini e, ancor di più, per l’adozione delle misure
disciplinari, amministrative o finanziarie che si rendano necessarie ove siano
accertate irregolarità. L’OLAF indaga su presunti casi di spese irregolari,
dovute o no a frode, e poi invia le proprie relazioni sulle indagini alle
istituzioni dell’UE o alle autorità degli Stati membri coinvolti.
Può inoltre raccomandare il tipo di azione disciplinare, amministrativa,
finanziaria o legale che esse dovrebbero intraprendere.
Nelle proprie raccomandazioni finanziarie, l’OLAF esorta la pertinente
entità dell’UE o autorità nazionale a recuperare i fondi UE oggetto di spesa
irregolare (sia essa dovuta a frode o no).
Le sanzioni: il ruolo di controllo degli organismi pagatori e della Corte dei
Conti in caso di indebito percepimento dei contributi nel comparto
agricolo
L’insieme dei regolamenti che disciplinano la politica agricola comune
individuano, quale compito specifico degli Stati membri, quello di adottare
disposizioni legislative, amministrative e regolamentari per garantire
l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea prevedendo
anche sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di
riduzione od esclusione dei pagamenti, secondo quanto previsto dal diritto
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