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Un  tratto  distintivo  della  scuola  fisiocratica  risiede  nel  diverso  ruolo
          attribuito  allo  Stato, infatti  i  fisiocratici  propongono  la  teoria  del  “laissez
          faire”. Sono convinti sostenitori della libertà di iniziativa economica e del
          libero scambio.
          Allo  Stato  spetta  un  ruolo  molto  meno  influente,  che  qualcuno  arriva  a
          limitare  alla  sola  tutela  della  proprietà  privata.  Di  conseguenza  la
          regolamentazione deve essere fortemente limitata perché può impedire lo
          sviluppo economico.
          Tuttavia  la  libertà  d’iniziativa  economica,  con  riguardo  al  regime  della
          proprietà forestale, trova un limite nell’art. 41 della Costituzione italiana,
          anche alla luce della recente riforma costituzionale .
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          L’iniziativa economica privata è libera, ma non assoluta, anche al fine di
          assicurare,  oltre  alle  finalità  di  tutela  ambientale,  una  proporzionata
          distribuzione delle risorse che il mercato da solo non è in grado di assicurare.
          Il  nostro  ordinamento,  dal  secondo  dopoguerra  agli  anni  ‘90,  prevedeva
          un’economia mista pubblica e privata, in apparente contrasto con le regole
          della concorrenza e del libero mercato.
          Lo Stato non si limitava a regolamentare ma interveniva quale vero e proprio
          “imprenditore”.
          A partire dagli anni ’90 si è invece assistito ad una inversione di tendenza,
          in  particolare  alla  dismissione  delle  partecipazioni  statali  detenute  e  alla
          privatizzazione  delle  imprese  pubbliche  e,  in  luogo  di  rigide  forme  di
          controllo, hanno preso piede le c.d. politiche di settore con risvolti economici
          in termini di incentivi o sgravi fiscali per specifici obiettivi .
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          Caposaldo delle politiche forestali rimane il già centenario e ancora in vigore
          Regio Decreto 30 dicembre n. 3267 del 1923 recante “Riordinamento e riforma
          della  legislazione  in materia  di  boschi  e  di  terreni  montani”,  conosciuto  come
          “Legge Serpieri” , che diede una prima sistemazione organica delle diverse
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          disposizioni in  materia forestale.  L’obiettivo,  tutt’ora  imprescindibile,  era
          quello di favorire l’economia montana e, al contempo, proteggere il suolo e

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          13  L. Cost. 11 febbraio 2022.
          14  Per approfondimenti v. Art. 41 costituzione - Brocardi.it (“ultimo accesso: 05/04/2024”).
          15  Dal nome del Sottosegretario dell’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste Arrigo Serpieri,
          economista, politico e agronomo italiano.


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