Page 84 - rivista-silvae-web
P. 84

la disciplina della minore età nel diritto penale, e come questa si intreccia con
           l’imputabilità. Nel nostro ordinamento a partire dai 18 anni di età un soggetto si
           presume imputabile (quindi capace di intendere e di volere, e verso il quale è
           possibile  comminare  una  pena).  Tuttavia,  questa  presunzione  è  relativa,  in
           quanto, anche un maggiorenne potrebbe essere dichiarato non imputabile se
           privo della capacità d’intendere e di volere (come dispone indirettamente l’art.
           85  comma 2  cp).  Viceversa,  un minore di  anni 14 è  sempre  considerato  non
           imputabile (art. 97 cp), e per questo non sanzionabile penalmente (al più, se
           dichiarato socialmente pericoloso, si potrà applicare una misura di sicurezza).
           Verso questi soggetti opera una presunzione assoluta: qualsiasi minore infra-
           quattordicenne è non imputabile e non può provarsi il contrario, non essendo
           ammessa  la  prova  contraria  (come  invece  accade  per  i  maggiorenni).  Al
           contrario, verso i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni non opera alcuna
           presunzione. In questo caso, come riporta l’art. 98 cp, spetterà al giudice valutare
           nel caso concreto se quel dato minore abbia o meno la capacità d’intendere e di
           volere;  se  non  ne  è  provvisto  esso  verrà  trattato  alla  stregua  di  un  infra-
           quattordicenne; viceversa, egli, in quanto imputabile, potrà essere punito (ma la
           pena sarà diminuita).
           Enucleata brevemente la disciplina penalistica sulla minore età, si può passare
           ad analizzare le modifiche più significative apportate dal Decreto Caivano. Di
           rilevante interesse penalistico, su cui ci soffermeremo, è certamente il Capo Due
           del D.L. 123/2023, il quale si occupa specificamente delle “disposizioni in materia
           di  sicurezza  e  di  prevenzione  della  criminalità  minorile”.  Dato  l’obiettivo  che
           questo lavoro si prefissa, essere utile agli operanti di polizia giudiziaria ai fini di
           un rapido aggiornamento, verranno analizzate soltanto le modifiche processual-
           penalistiche più rilevanti.
           Interessanti novità hanno interessato la disciplina del cd “daspo urbano”, misura
           amministrativa  (che  parte  della  dottrina  definisce  come  una  vera  e  propria
           misura di prevenzione atipica) introdotta per la prima volta con il Decreto Minniti
           del 2017,  sulla falsa  riga  del  più  conosciuto  daspo  (consistente  nel  divieto  di
           accesso alle manifestazioni sportive). La legge stessa definisce il daspo urbano
           come  una  misura  atta  a  tutelare  il  decoro  di  determinati  luoghi,  nonché  la
           sicurezza urbana. Tale misura si concretizza in un divieto, impartito dal questore
           a soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, di accedere in determinati luoghi
           o zone. Con il Decreto Caivano non  si aumenta la durata di tale misura, che
           diventa perciò di almeno 1 anno e massimo 3 anni, ma ancor più importante si
           prevede l’applicazione di tale disciplina anche ai soggetti minorenni che abbiano




                                                  84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89