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la disciplina della minore età nel diritto penale, e come questa si intreccia con
l’imputabilità. Nel nostro ordinamento a partire dai 18 anni di età un soggetto si
presume imputabile (quindi capace di intendere e di volere, e verso il quale è
possibile comminare una pena). Tuttavia, questa presunzione è relativa, in
quanto, anche un maggiorenne potrebbe essere dichiarato non imputabile se
privo della capacità d’intendere e di volere (come dispone indirettamente l’art.
85 comma 2 cp). Viceversa, un minore di anni 14 è sempre considerato non
imputabile (art. 97 cp), e per questo non sanzionabile penalmente (al più, se
dichiarato socialmente pericoloso, si potrà applicare una misura di sicurezza).
Verso questi soggetti opera una presunzione assoluta: qualsiasi minore infra-
quattordicenne è non imputabile e non può provarsi il contrario, non essendo
ammessa la prova contraria (come invece accade per i maggiorenni). Al
contrario, verso i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni non opera alcuna
presunzione. In questo caso, come riporta l’art. 98 cp, spetterà al giudice valutare
nel caso concreto se quel dato minore abbia o meno la capacità d’intendere e di
volere; se non ne è provvisto esso verrà trattato alla stregua di un infra-
quattordicenne; viceversa, egli, in quanto imputabile, potrà essere punito (ma la
pena sarà diminuita).
Enucleata brevemente la disciplina penalistica sulla minore età, si può passare
ad analizzare le modifiche più significative apportate dal Decreto Caivano. Di
rilevante interesse penalistico, su cui ci soffermeremo, è certamente il Capo Due
del D.L. 123/2023, il quale si occupa specificamente delle “disposizioni in materia
di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile”. Dato l’obiettivo che
questo lavoro si prefissa, essere utile agli operanti di polizia giudiziaria ai fini di
un rapido aggiornamento, verranno analizzate soltanto le modifiche processual-
penalistiche più rilevanti.
Interessanti novità hanno interessato la disciplina del cd “daspo urbano”, misura
amministrativa (che parte della dottrina definisce come una vera e propria
misura di prevenzione atipica) introdotta per la prima volta con il Decreto Minniti
del 2017, sulla falsa riga del più conosciuto daspo (consistente nel divieto di
accesso alle manifestazioni sportive). La legge stessa definisce il daspo urbano
come una misura atta a tutelare il decoro di determinati luoghi, nonché la
sicurezza urbana. Tale misura si concretizza in un divieto, impartito dal questore
a soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, di accedere in determinati luoghi
o zone. Con il Decreto Caivano non si aumenta la durata di tale misura, che
diventa perciò di almeno 1 anno e massimo 3 anni, ma ancor più importante si
prevede l’applicazione di tale disciplina anche ai soggetti minorenni che abbiano
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