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accompagnato dagli operanti di P.G. presso le caserme, e ivi trattenuto in attesa
dell’arrivo dei genitori, se ha commesso un reato non colposo punito con
l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni (ante riforma il
limite di pena era di almeno 5 anni nel massimo); ciò permetterà l’applicazione
della misura pre-cautelare in esame anche ad ulteriori fattispecie criminose quali
ad esempio, il furto (624 cp), il danneggiamento (635) o le lesioni personali (582
cp). Ancora, è stato disposto un abbassamento generale delle soglie di pena utili
all’applicazione delle misure cautelari: abbassata da 9 a 6 anni la pena nel
massimo richiesta ai fini dell’applicazione della custodia cautelare in carcere al
soggetto minore; abbassata da 6 a 4 anni la pena nel massimo richiesta ai fini
dell’applicazione delle altre ipotesi di misure cautelari. Ulteriormente
significativo della volontà del legislatore di creare una situazione “meno
favorevole” per i minori, è sicuramente l’estensione dell’esigenza cautelare di cui
alla lettera “b” dell’art. 274 c.p.p. anche al processo minorile. Difatti
l’introduzione del “pericolo di fuga”, sempre stata una peculiarità del processo
penale ordinario, estranea al mondo minorile, ben potrà rafforzare il potere
dell’autorità giudiziaria in fase di indagini, nonché il relativo giudizio valutativo in
sede di emissione di una misura cautelare. Non si sono fatte attendere le prime
critiche, feroci, a queste nuove modifiche. A detta di alcuni, particolarmente
attenti e fedeli ai principi garantisti alla base del nostro ordinamento, tali nuove
disposizioni nella loro severità rischiano di far perdere di vista il vero scopo del
processo minorile, che non è certamente l’esigenza afflittivo-retributiva cui il
minore deve essere sottoposto, bensì il recupero di questo soggetto
particolarmente fragile. Di contro, altra classe di studiosi e pratici del diritto si
sono dimostrati favorevoli al cambiamento, adducendo il “fallimento” delle
precedenti norme a contrastare una criminalità minorile sempre più dilagante,
nonché l’urgente esigenza di combattere con il “pugno duro” situazioni sempre
più spiacevoli.
A cambiare è anche la disciplina dell’ammonimento. Come è noto, questa è una
misura formalmente amministrativa emessa dal questore. Introdotta nel 2009,
la sua funzione è quella di offrire una forma di tutela preventiva e più rapida alla
vittima di particolari reati, tra i quali rientrano ad esempio lo stalking, la violenza
domestica e le lesioni personali, prima di ricorrere alla giustizia penale.
L’ammonimento si sostanzia, in poche parole, in un avviso, un richiamo (o a detta
di molti in un vero e proprio ultimatum), che il questore rivolge alla persona
indicata dalla vittima. Questo avviso si concretizza in un’intimazione ad
interrompere l’azione criminosa; ad esempio, nell’ipotesi di stalking (612bis cp)
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