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accompagnato dagli operanti di P.G. presso le caserme, e ivi trattenuto in attesa
           dell’arrivo  dei  genitori,  se  ha  commesso  un  reato  non  colposo  punito  con
           l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni (ante riforma il
           limite di pena era di almeno 5 anni nel massimo); ciò permetterà l’applicazione
           della misura pre-cautelare in esame anche ad ulteriori fattispecie criminose quali
           ad esempio, il furto (624 cp), il danneggiamento (635) o le lesioni personali (582
           cp). Ancora, è stato disposto un abbassamento generale delle soglie di pena utili
           all’applicazione  delle  misure  cautelari:  abbassata  da  9  a  6  anni  la  pena  nel
           massimo richiesta ai fini dell’applicazione della custodia cautelare in carcere al
           soggetto minore; abbassata da 6 a 4 anni la pena nel massimo richiesta ai fini
           dell’applicazione  delle  altre  ipotesi  di  misure  cautelari.  Ulteriormente
           significativo  della  volontà  del  legislatore  di  creare  una  situazione  “meno
           favorevole” per i minori, è sicuramente l’estensione dell’esigenza cautelare di cui
           alla  lettera  “b”  dell’art.  274  c.p.p.  anche  al  processo  minorile.  Difatti
           l’introduzione del “pericolo di fuga”, sempre stata una peculiarità del processo
           penale  ordinario,  estranea  al  mondo  minorile,  ben  potrà  rafforzare  il  potere
           dell’autorità giudiziaria in fase di indagini, nonché il relativo giudizio valutativo in
           sede di emissione di una misura cautelare. Non si sono fatte attendere le prime
           critiche,  feroci,  a  queste  nuove  modifiche.  A  detta di  alcuni, particolarmente
           attenti e fedeli ai principi garantisti alla base del nostro ordinamento, tali nuove
           disposizioni nella loro severità rischiano di far perdere di vista il vero scopo del
           processo minorile, che non è certamente l’esigenza afflittivo-retributiva cui il
           minore  deve  essere  sottoposto,  bensì  il  recupero  di  questo  soggetto
           particolarmente fragile. Di contro, altra classe di studiosi e pratici del diritto si
           sono  dimostrati  favorevoli  al  cambiamento,  adducendo  il  “fallimento”  delle
           precedenti norme a contrastare una criminalità minorile sempre più dilagante,
           nonché l’urgente esigenza di combattere con il “pugno duro” situazioni sempre
           più spiacevoli.
           A cambiare è anche la disciplina dell’ammonimento. Come è noto, questa è una
           misura formalmente amministrativa emessa dal questore. Introdotta nel 2009,
           la sua funzione è quella di offrire una forma di tutela preventiva e più rapida alla
           vittima di particolari reati, tra i quali rientrano ad esempio lo stalking, la violenza
           domestica  e  le  lesioni  personali,  prima  di  ricorrere  alla  giustizia  penale.
           L’ammonimento si sostanzia, in poche parole, in un avviso, un richiamo (o a detta
           di molti in un vero e proprio ultimatum), che il questore rivolge alla persona
           indicata  dalla  vittima.  Questo  avviso  si  concretizza  in  un’intimazione  ad
           interrompere l’azione  criminosa;  ad esempio,  nell’ipotesi di stalking (612bis cp)




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