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il questore intimerà al soggetto di non proseguire con le condotte persecutorie,
           avvisandolo  che,  se  non  dovessero  cessare,  non  solo  il  reato  diventerà
           procedibile  d’ufficio  (di  regola  a  querela)  ma  che  potrà  ulteriormente  essere
           applicata,  in  sede  di  giudizio,  un’aggravante.  Proprio  per  la  sua  efficacia
           preventiva, l’ammonimento può essere richiesto solo fino a che non sia stata
           esposta una formale querela. Con il Decreto Caivano si è ampliata la sfera di
           applicazione  di  tale  istituto  anche  ai  minori.  Infatti,  ad  oggi,  sarà  possibile
           procedere con l’ammonimento anche verso un minore (maggiore di anni 14) che,
           verso  altro  minore,  abbia  commesso  i  seguenti  reati:  percosse  (581),  lesioni
           (582), violenza privata (610), minaccia (612), o per episodi di danneggiamento
           (635). Eppure, la vera novità su questo tema è un’altra. Con il Decreto Caivano
           sarà possibile ammonire anche un minore di età compresa tra i 12 e i 14 anni
           (quindi a tutti gli effetti non imputabile, ex art. 97 cp), che abbia commesso un
           reato punito con pena non inferiore nel massimo a 5 anni; inoltre, in questo
           specifico  caso,  il  prefetto  potrà  comminare  una  sanzione  amministrativa
           (compresa  tra  i  200  e  i  1000  euro)  al  genitore,  o  a  colui  che  era  tenuto  a
           sorvegliarlo, che sia stato inadempiente degli obblighi educativi e di controllo. In
           entrambe le situazioni, deve necessariamente essere avvertito il Procurato della
           Repubblica presso il tribunale dei minorenni.
           In conclusione di questo breve contributo, quello che tutti noi ci auguriamo è che
           queste  misure  si  rivelino  efficaci  ed  in  grado  di  prevenire  e  contrastare  la
           criminalità minorile, nella tutela del minore e dell’intera collettività. Condotte
           violente  e  criminali  in  soggetti  minori,  c’è  da  considerare,  non  sono  sempre
           causate da una devianza mentale o comportamentale originaria del minore, ma
           provengono molto spesso da influenze esterne al soggetto quali ad esempio: il
           contesto  sociale  nel  quale  egli  è  calato,  dall’educazione  impartitagli  o  dalle
           impossibilità  di  accesso  a  risorse  ricreative  e  sociali  idonee.  In  definitiva,
           nonostante  la  società  appaia  sempre  più  chiusa  e  poco  attenta  alle
           problematiche individuali e che sembri trascurare sempre più i valori del vivere
           civile,  l’obiettivo  deve  essere  quello  di  migliorare  l’intero  substrato  sociale,
           affinché, rimuovendo tutte le fonti di input “tossici”, si possa evitare che soggetti
           particolarmente fragili, come i minori, perseguano le strade rapide ma altamente
           impervie della criminalità.








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