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più di quattordici anni. Nell’ipotesi in cui tale misura sia applicata ad un soggetto
           minore, specifica la legge, questa deve essere notificata ai genitori (o ad altro
           soggetto responsabile del suo controllo) e al Procuratore della Repubblica presso
           il Tribunale dei minorenni competente. La misura in questione può essere inoltre
           impartita  a  minori  che  siano  stati  condannati  o anche  solo  indagati  per  reati
           relativi allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, per reati contro il
           patrimonio, nonché violenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e reati
           contro  la  persona;  è  in relazione  a questi ultimi  soprattutto  che  può  trovare
           esecuzione  anche  il  cd  “daspo  Willy”,  ideato  successivamente  alla  terribile
           vicenda di Willy Monteiro Duarte ucciso in una rissa, attraverso il quale si fa
           divieto a determinati soggetti di accedere a locali notturni, discoteche o pub per
           far fronte agli episodi di violenza tra giovani, specialmente durante le serate della
           movida.  Ancora, è stata innalzata la sanzione penale nelle ipotesi di violazione
           del daspo urbano, che passa ad un massimo di 3 anni di reclusione.
           A soggetti minori (ma con pur sempre almeno 14 anni) sarà possibile indirizzare
           anche  l’avviso  orale,  sempre  da  parte  del  questore.  Con  tale  atto,  lo  stesso
           avverte un soggetto circa l’esistenza di indizi di reato a suo carico, invitandolo a
           tenere un comportamento consono e conforme ai principi del diritto e del vivere
           civile. Tale avvertimento orale è stato spesso indirizzato anche nei confronti di
           quei  soggetti  che  ostentano  un  tenore  di  vita  eccessivamente  elevato  e
           soprattutto ingiustificato, tale da lasciar presumere che vivano tramite i proventi
           di  azioni  delittuose.  L’ampliamento  della  possibilità  di  applicare  tale  misura
           anche  ai  soggetti  minorenni,  si  sta  rivelando  molto  utile  soprattutto  nella
           prevenzione di una pericolosa forma (ci sarebbe da dire quasi “associativa”) di
           crimine minorile, le baby-gang. Allo stesso scopo assurge un’altra disposizione
           introdotta, la quale prevede il potere in capo al questore di vietare al minore (che
           sia  stato  condannato)  l’utilizzo  di  cellulari,  computer  o  altri  apparecchi
           informatici se c’è il pericolo che questi possano essere stati utilizzati, o saranno
           utilizzati, per la commissione delle azioni delittuose oggetto dell’avviso orale (es:
           spaccio di sostanze stupefacenti, revenge porn o cyberbullismo). Nell’ipotesi di
           violazione dell’avviso orale da parte del minore, si estende a questo la sanzione
           penale prevista per i maggiorenni.
           Dal punto di vista sanzionatorio, mutano le pene di alcune fattispecie criminose;
           infatti: viene aumentata a 5 anni nel massimo la pena di cui all’art. 73 comma 5
           del D.P.R. 309/1990 (spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità). Questa
           modifica non è certamente priva di significato. Con l’innalzamento del massimo
           edittale  da  4  a  5  anni,  si  ammette  la  possibilità  di  applicare  anche  la  misura




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