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più di quattordici anni. Nell’ipotesi in cui tale misura sia applicata ad un soggetto
minore, specifica la legge, questa deve essere notificata ai genitori (o ad altro
soggetto responsabile del suo controllo) e al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale dei minorenni competente. La misura in questione può essere inoltre
impartita a minori che siano stati condannati o anche solo indagati per reati
relativi allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, per reati contro il
patrimonio, nonché violenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e reati
contro la persona; è in relazione a questi ultimi soprattutto che può trovare
esecuzione anche il cd “daspo Willy”, ideato successivamente alla terribile
vicenda di Willy Monteiro Duarte ucciso in una rissa, attraverso il quale si fa
divieto a determinati soggetti di accedere a locali notturni, discoteche o pub per
far fronte agli episodi di violenza tra giovani, specialmente durante le serate della
movida. Ancora, è stata innalzata la sanzione penale nelle ipotesi di violazione
del daspo urbano, che passa ad un massimo di 3 anni di reclusione.
A soggetti minori (ma con pur sempre almeno 14 anni) sarà possibile indirizzare
anche l’avviso orale, sempre da parte del questore. Con tale atto, lo stesso
avverte un soggetto circa l’esistenza di indizi di reato a suo carico, invitandolo a
tenere un comportamento consono e conforme ai principi del diritto e del vivere
civile. Tale avvertimento orale è stato spesso indirizzato anche nei confronti di
quei soggetti che ostentano un tenore di vita eccessivamente elevato e
soprattutto ingiustificato, tale da lasciar presumere che vivano tramite i proventi
di azioni delittuose. L’ampliamento della possibilità di applicare tale misura
anche ai soggetti minorenni, si sta rivelando molto utile soprattutto nella
prevenzione di una pericolosa forma (ci sarebbe da dire quasi “associativa”) di
crimine minorile, le baby-gang. Allo stesso scopo assurge un’altra disposizione
introdotta, la quale prevede il potere in capo al questore di vietare al minore (che
sia stato condannato) l’utilizzo di cellulari, computer o altri apparecchi
informatici se c’è il pericolo che questi possano essere stati utilizzati, o saranno
utilizzati, per la commissione delle azioni delittuose oggetto dell’avviso orale (es:
spaccio di sostanze stupefacenti, revenge porn o cyberbullismo). Nell’ipotesi di
violazione dell’avviso orale da parte del minore, si estende a questo la sanzione
penale prevista per i maggiorenni.
Dal punto di vista sanzionatorio, mutano le pene di alcune fattispecie criminose;
infatti: viene aumentata a 5 anni nel massimo la pena di cui all’art. 73 comma 5
del D.P.R. 309/1990 (spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità). Questa
modifica non è certamente priva di significato. Con l’innalzamento del massimo
edittale da 4 a 5 anni, si ammette la possibilità di applicare anche la misura
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