Page 86 - rivista-silvae-web
P. 86

cautelare della custodia in carcere. Come è noto infatti, in forza di quanto viene
           disposto dal comma secondo dell’art. 280 c.p.p., la custodia cautelare in carcere
           può essere prevista solo per i reati che presentino, nel massimo, una pena non
           inferiore a 5 anni.
           Diversamente, in materia di armi, è mutata anche la cornice edittale dell’art. 4
           della  L.  110/1975;  ora,  la  pena  prevista  per  il  porto  ingiustificato  di  armi  ed
           oggetti atti ad offendere, è l’arresto da 1 a 3 anni. Inoltre, è stato abrogato il
           secondo  comma  dell’art.  699  c.p.,  che  puniva  il  porto  di  armi  per  cui  non  è
           ammessa la licenza, per far confluire quanto da esso disposto nel nuovo art. 4bis
           della L. 110/1975; una scelta, questa, forse dettata dalla volontà del legislatore
           di voler riorganizzare in modo organico e sistematico la disciplina in materia di
           armi.  Sotto  un  profilo  processuale,  tale  art.  4bis  è  stato  inserito  all’interno
           dell’art. 381 c.p.p., prevedendo quindi anche per questo reato la possibilità di
           procedere ad arresto facoltativo da parte della P.G. L’ultima novità in materia di
           armi  è  caratterizzata  dall’introduzione  dell’art.  421bis  nel  codice  penale,
           rubricato “pubblica intimidazione con uso di armi”, il quale punisce “Chiunque,
           al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di
           attentare  alla  sicurezza  pubblica,  fa  esplodere  colpi  di  arma  da  fuoco  o  fa
           scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non
           costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni”. Ancora, è stato
           introdotto l’art. 57 ter c.p., rubricato “inosservanza dell’obbligo dell’istruzione
           dei minori”, per mezzo del quale si potrà punire (con la reclusione fino a 2 anni)
           il genitore (o chi ne è responsabile) che, in qualità di soggetto attivo del reato,
           non permetta l’istruzione del minore nel periodo di istruzione obbligatoria (fino
           ai 16 anni); questo reato però è subordinato al fatto che il genitore sia stato già
           ammonito dal sindaco.
           Importantissime  novità  anche  sul  fronte  del  processo  penale  minorile.  Il
           procedimento penale a carico di minori che abbiano commesso un reato, come
           è noto, è disciplinato dal D.P.R. 448/1988, il quale fornisce una disciplina del tutto
           particolare  e  differenziata,  rispetto  al  procedimento  penale  degli  adulti,
           considerata la delicatezza degli interessi che è chiamata a bilanciare: l’esigenza
           di  giustizia  e  riparazione  da  un  lato,  e  la  tutela  della  crescita,  sviluppo  e
           rieducazione del minore dall’altro. Al fine di contrastare la criminalità minorile,
           la novella legislativa in questione ha apportato delle modifiche considerevoli, che
           non poco aggravano l’attuale apparato normativo del processo penale minorile.
           Innanzitutto,  si  amplia  la  portata  applicativa  della  misura  pre-cautelare
           dell’accompagnamento;  il  minore,  colto   in   stato   di   flagranza,   potrà   essere




                                                  86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91