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cautelare della custodia in carcere. Come è noto infatti, in forza di quanto viene
disposto dal comma secondo dell’art. 280 c.p.p., la custodia cautelare in carcere
può essere prevista solo per i reati che presentino, nel massimo, una pena non
inferiore a 5 anni.
Diversamente, in materia di armi, è mutata anche la cornice edittale dell’art. 4
della L. 110/1975; ora, la pena prevista per il porto ingiustificato di armi ed
oggetti atti ad offendere, è l’arresto da 1 a 3 anni. Inoltre, è stato abrogato il
secondo comma dell’art. 699 c.p., che puniva il porto di armi per cui non è
ammessa la licenza, per far confluire quanto da esso disposto nel nuovo art. 4bis
della L. 110/1975; una scelta, questa, forse dettata dalla volontà del legislatore
di voler riorganizzare in modo organico e sistematico la disciplina in materia di
armi. Sotto un profilo processuale, tale art. 4bis è stato inserito all’interno
dell’art. 381 c.p.p., prevedendo quindi anche per questo reato la possibilità di
procedere ad arresto facoltativo da parte della P.G. L’ultima novità in materia di
armi è caratterizzata dall’introduzione dell’art. 421bis nel codice penale,
rubricato “pubblica intimidazione con uso di armi”, il quale punisce “Chiunque,
al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di
attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa
scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni”. Ancora, è stato
introdotto l’art. 57 ter c.p., rubricato “inosservanza dell’obbligo dell’istruzione
dei minori”, per mezzo del quale si potrà punire (con la reclusione fino a 2 anni)
il genitore (o chi ne è responsabile) che, in qualità di soggetto attivo del reato,
non permetta l’istruzione del minore nel periodo di istruzione obbligatoria (fino
ai 16 anni); questo reato però è subordinato al fatto che il genitore sia stato già
ammonito dal sindaco.
Importantissime novità anche sul fronte del processo penale minorile. Il
procedimento penale a carico di minori che abbiano commesso un reato, come
è noto, è disciplinato dal D.P.R. 448/1988, il quale fornisce una disciplina del tutto
particolare e differenziata, rispetto al procedimento penale degli adulti,
considerata la delicatezza degli interessi che è chiamata a bilanciare: l’esigenza
di giustizia e riparazione da un lato, e la tutela della crescita, sviluppo e
rieducazione del minore dall’altro. Al fine di contrastare la criminalità minorile,
la novella legislativa in questione ha apportato delle modifiche considerevoli, che
non poco aggravano l’attuale apparato normativo del processo penale minorile.
Innanzitutto, si amplia la portata applicativa della misura pre-cautelare
dell’accompagnamento; il minore, colto in stato di flagranza, potrà essere
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