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adeguati alla dimensione del fenomeno e di un quadro normativo complesso che
deve tener conto delle realtà dei Paesi esportatori. Tuttavia, già a partire dalla
Convenzione di Washington (CITES 1975 entrata in vigore in Italia nel 1979), sono
stati emanati vari provvedimenti per affrontare, soprattutto in ambito UE, il
difficile contrasto a tali illegalità spesso non percepite nella loro gravità. Vale la
pena di ricordare, in ambito europeo, la produzione normativa emanata a più
riprese per arginare tale fenomeno:
il Piano d’azione (FLEGT) - 2003 delinea procedure e misure atte a contrastare il
disboscamento delle foreste: si certifica il legname proveniente dai paesi con i
quali si è stretto un accordo di partenariato e si sviluppa la normativa forestale
dei paesi in cui non vi è ancora una normativa ambientale codificata; il Reg.UE
995/2010 -EUTR, European Timber Regulation, regolamento dell’Unione
Europea volto a contrastare il commercio illegale all’interno dell’unione; il
Reg.UE 607/2012 (FLEGT), sistema di licenze previste all’interno del piano di
azione per legittimare il commercio del legname con paesi partner - ad oggi in
vigore soltanto quello tra Europa e Indonesia; 8° OPPA- Programma di Azione per
l’Ambiente – prevede l’impegno dell'Unione sulle strategie ambientali fino al 31
dicembre 2030, fissando obiettivi che mirano a fare dell'Unione un sistema
economico "low carbon", a migliorare la conoscenza dei cittadini sulle politiche
ambientali, impegna l’unione ad attivare nuove strategia nella lotta ai
cambiamenti climatici e ambientali internazionali. Il quadro di illegalità sopra
accennato rappresenta una minaccia alla conservazione della biodiversità e allo
sviluppo sostenibile delle popolazioni locali. Rappresenta, inoltre, una nuova e
delicata frontiera per le attività investigative e conoscitive dei Carabinieri CITES.
Da alcuni anni infatti, sull’Arma dei Carabinieri convergono le attività connesse a
tale specifico ambito. Per ciò che riguarda il commercio del legname, i controlli
sono incentrati sulle quantità indicate nella documentazione sottoposta a
controllo in fase di scarico doganale. In sostanza viene verificato che il
quantitativo indicato sia corrispondente a quello importato o (ri)esportato,
potendo essere, quest’ultimo, inferiore ma mai superiore a quello indicato nella
documentazione di accompagnamento. L’applicazione dei vari Regolamenti UE
ha solo in parte in parte ridimensionato la portata de ltraffico illegale di legname
che rappresentaunfenomeno criminale assai complesso nel quale prosperano
molteplici interessi commerciali e industriali, non certo quelli delle popolazioni
locali e dell’ambiente naturale. Oltre alla oggettiva complessità di raccordo tra
Stati molto diversi sul piano delle normative forestali, resta irrisolto l’aspetto
delle autocertificazioni che accompagnano il legname. A tale proposito risultano
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